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REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1938, n. 390

Modificazioni del regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione. (038U0390)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 giugno 1938, n. 979 (in G.U. 19/07/1938, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-5-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n.1373, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli oli minerali e dei prodotti e residui della loro lavorazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerai e residui della loro distillazione sono modificate come segue:

per q.le



Petrolio (voce 643-c) della tariffa generale dei

dazi doganali) L. 258

Benzina (voce 643-d) » 835

Residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili (voce 644-a):

1. con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° » 154

2. con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15° » 98

Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,40 per i residui della distillazione degli oli minerali, di color nero, con densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siano impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.

Resta confermata, in rispetto agli aumenti di tassa portati dal presente articolo, la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che, al momento della entrata in vigore del presente decreto si trovino ancora nei recinti o in locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.