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REGIO DECRETO-LEGGE 11 luglio 1937, n. 1050

Modificazione del regime fiscale degli oli minerali e del residui della loro distillazione. (037U1050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 13 gennaio 1938, n. 39 (in G.U. 21/02/1938, n. 42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-7-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e residui della loro distillazione sono modificate come segue:

Per Q.le

Oli minerali greggi, altri (voce 643-a-3 della tariffa generale dei dazi doganali) L. 115

Oli minerali lubrificanti (voce 643-b):

1° oli bianchi e per trasformatori L. 125

2° altri L. 115

Petrolio (voce 613-e) L. 175

Benzina (voce 643-d) L. 220

Oli minerali, altri (voce 643-e) L. 190

Residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili (voce 644-a):

1° con densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15° L. 105

2° con densità superiore a 0,880 alla temperatura di 15° L. 60

Residui della distillazione di oli minerali, altri (voce 644-c) L. 115

Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,40 il quintale per i residui della distillazione degli oli minerali di color nero, con densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale a condizione che i residui medesimi siano impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.

Restano del pari ferme tutte le agevolazioni consentite dalle vigenti discipline in materia di tassa di vendita per i prodotti contemplati dal presente decreto in quanto destinati agli usi specificatamente previsti dalle disposizioni relative.