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REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1935, n. 1857

Modificazioni alle aliquote di tassa vendita sugli oli minerali e loro residui. (035U1857)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 1936, n. 571 (in G.U. 18/04/1936, n. 91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-11-1935 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuove modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e residui della loro distillazione;
Visto l'art. 3. n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1



Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e residui detta loro distillazione sono modificate come segue:



oli minerali greggi altri (voce 643 a 3 della tariffa generale dei
dazi doganali) Lire 185 per quintale.
Oli minerali lubrificanti (voce 643 b):
1° oli bianchi e per trasformatori " 190 " "
2° altri " 170 " "
Petrolio (voce 643 c) " 290 " "
Benzina (voce 643 d) " 361 " "
Oli minerali altri (voce 643 e) " 310 " "
Residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente
come combustibili (voce 644 a):
1° con densità superiore a 0.880
alla temperatura di 15° " 100 " "
2° con densità da 0.850 a 0.880
alla temperatura di 15° " 175 " "
Residui della distillazione di oli minerali altri
(voce 644 c) " 185 " "




Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,40 il quintale per i residui della distillazione degli oli minerali con densità non inferiore a 0.900, alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siano impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.

Restano del pari ferme tutte le agevolazioni consentite dalle disposizioni legislative in vigore, in materia di dazi di confine e di tassa di vendita, per i prodotti contemplati dal presente decreto, in quanto destinati agli usi specificatamente previsti dalle disposizioni medesime.