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REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1933, n. 1077

Esecutorietà delle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario. (033U1077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 gennaio 1934, n. 61 (in G.U. 03/02/1934, n. 28).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1934)
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Testo in vigore dal:  13-9-1933

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario;
Udito il Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni, stipulate a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 19 marzo 1931:
1° Convenzione contenente la legge uniforme sull'assegno bancario (cheque), con Protocollo ed Allegati. Il Regio Governo si riserva, peraltro, di valersi della facoltà prevista agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16 comma 2, 19, 20, 21 comma 2, 23, 25, 26, 29 e 30 dell'Allegato II; e dichiara che gli Istituti previsti all'art. 15 dello stesso Allegato II sono, in Italia, le «Stanze di compensazione»;

2° Convenzione per regolare alcuni conflitti in materia di assegni bancari, con Protocollo;

3° Convenzione relativa al diritto di bollo in materia di assegni bancari, con Protocollo.