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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1928, n. 3179

Norme per la tutela delle strade e per la circolazione. (028U3179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 marzo 1930, n. 230 (in G.U. 01/04/1930, n. 77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1929 al: 16-9-1933
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Art. 57

Definizione degli autoveicoli e competenza per la vigilanza.


Sotto la denominazione di autoveicoli sono compresi tutti i veicoli a trazione meccanica, destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade che siano riservate unicamente alla circolazione di essi (autostrade).

Gli autoveicoli sono soggetti alle norme del presente decreto e per quanto forma oggetto del presente Titolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Agli effetti del presente decreto sono considerati autoveicoli:

gli automobili (autovetture e autocarri);

i motocicli;

le trattrici stradali e simili.

Sono considerati motocicli gli autoveicoli che abbiano due ruote.
Sono altresì considerati motocicli gli autoveicoli con tre ruote, quando siano costruiti in modo che il conducente debba stare a cavalcioni sul telaio.

Non sono soggetti alle norme del presente Titolo salvo che sia espressamente disposto:

1° le motoleggere. Sono considerate motoleggere i piccoli motocicli e i velocipedi provvisti di motore di qualsiasi tipo purché per gli uni come per gli altri il motore sia a scoppio della cilindrata complessiva non superiore a 177 cc. Può in sostituzione essere impiegato motore di altro tipo purché di potenza non superiore a tre cavalli;

2° i pattini a motore con conducente in piedi aventi le caratteristiche indicate nel numero precedente.

Le motoleggere ed i pattini a motore, i quali eccedano i limiti suindicati, sono assimilati ai motocicli.

È vietato condurre motoleggere a persona che non abbia compiuto gli anni diciotto. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire trecento. Il veicolo è sequestrato.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo:

1° le trattrici agricole;

2° le locomobili, anche se utilizzino in via accessoria il loro motore per il dislocamento, purché non superino la velocità di km. 10 all'ora;

3° i compressori stradali con motore a vapore.

I compressori stradali con motore a scoppio sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo solo in quanto siano espressamente richiamati.