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REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1924, n. 1100

Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. (024U1100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-7-1924 al: 23-8-1944
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ogni Ministro ha, alla propria esclusiva dipendenza, un Gabinetto costituito da:

un capo di Gabinetto;

un segretario particolare;

non più di tre funzionari del gruppo A o del gruppo B, di cui uno solo con grado superiore al settimo;

non più di tre impiegati del gruppo C, di cui uno solo potrà avere il grado di archivista capo.

Al Gabinetto della Presidenza del Consiglio sono applicabili le norme del presente decreto.

I distacchi di funzionari, in caso di eccezionale lavoro, ai Gabinetti dei Ministri possono essere autorizzati soltanto nella stessa Amministrazione per decreto Ministeriale, da registrarsi dalla Corte dei conti. I distacchi non possono complessivamente superare il numero di tre funzionari per ogni Gabinetto.