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REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1921, n. 54

Che ripristina la libertà di commercio degli oli minerali, e modifica il sistema di tassazione della benzina e del petrolio. (021U0054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-2-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, che istituì la tassa di vendita sugli oli minerali;
Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, numero 1260, sulla istituzione di un Comitato degli oli minerali;
Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1296, sul divieto d'importazione di talune merci e il decreto Ministeriale 30 dicembre 1920 che ne modifica le voci;
Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1587, sulla istituzione della Direzione generale dei combustibili;
Visto il R. decreto 8 aprile 1920, n. 630, sulla istituzione di un Comitato centrale per l'approvvigionamento e la assegnazione dei combustibili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1920, n. 1686, sulla istituzione di una Direzione generale dei combustibili presso il Ministero di agricoltura;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1920, n. 1817, sul riordinamento del servizio dei combustibili;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli dell'industria e commercio, del tesoro, della guerra, della marina, dei lavori pubblici e dell'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'importazione ed il commercio degli oli minerali grezzi e raffinati sono liberi.

È anche libero il commercio di transito e di riesportazione, ferme le prescrizioni stabilite dalle vigenti norme doganali.