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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 69

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente: «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». (22G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2022
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Testo in vigore dal:  2-7-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante il «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento, in funzione di un generale ammodernamento dell'armamento e del munizionamento in dotazione al personale della Polizia di Stato che sia adeguato e rispondente alle mutate esigenze operative, in linea con l'evoluzione tecnologica nel settore;
Considerato che, in tale prospettiva, occorre aggiornare le caratteristiche sia dell'armamento individuale sia dell'armamento ordinario e speciale di reparto, oltre che il rispettivo munizionamento;
Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 15 maggio 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 giugno 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 1991, n. 359
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «il fucile mitragliatore» sono inserite le seguenti: «, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici,»;
b) all'articolo 11, comma 1:
1) le parole «anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio» sono sostituite dalle seguenti: «con anello e cinturino»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialità Polizia ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non può essere inferiore a cm. 28.»;
c) all'articolo 13, comma 1:
1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «manuale o semiautomatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;»;
2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria e/o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «automatica o ordinaria o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»;
3) dopo le parole «lunghezza canna:», le parole «non inferiore a 35 cm.;» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 cm.;»;
d) all'articolo 14, comma 1:
1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «semiautomatica e automatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica o semiautomatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;»;
2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»;
3) dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;
e) all'articolo 15, comma 1:
1) dopo le parole: «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»;
2) dopo la parola «mire:», le parole «fisse, registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;
f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»;
g) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Arma comune ad impulsi elettrici). - 1. La pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche minime:
scarica elettrica erogata a distanza: tensione di picco (scarica a circuito aperto) ≤ 50 kV; tensione di picco (con carico
tipico di funzionamento) ≤ 1.700 V; lunghezza di impulso effettiva ≤
125 µs;
durata del ciclo della scarica elettrica : t ≤ 5 s;
scarica elettrica dopo aver attinto il bersaglio: non reiterabile in modalità automatica;
grilletto: protetto da ponticello;
sistema di puntamento: idoneo a selezionare a distanza le aree di impatto del bersaglio;
capacità: almeno due coppie di elettrodi;
sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura. »;
h) all'articolo 20, comma 1:
1) dopo la parola «calibro:», le parole: «38 o 357 o 9 NATO;» sono sostituite dalle seguenti: «38 o 357 o 9;»;
2) dopo la parola «azione:», le parole «singola e doppia;» sono sostituite dalle seguenti: «singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;»;
3) dopo la parola «sicura:», le parole «cane rimbalzante;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;»;
i) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati). - 1. L'arma in dotazione ai reparti speciali e specializzati quale armamento di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO, 12,7' mm NATO o calibri equivalenti ad uso civile, compreso il calibro 338;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: manuale o semiautomatica o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;
alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;
capacità: non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;
mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;
lunghezza canna: non inferiore a 20 cm;
lunghezza totale: non superiore a 165 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg, compreso l'affusto.»;
l) all'articolo 30, comma 3, dopo la parola «montagna» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i reparti speciali e per i reparti specializzati»;
m) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessità ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.».
N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»:
«Art. 30. (Armamento e divise).
I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146: «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»:
«Art. 8 (Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Omissis.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a).
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante: «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1991.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 30, e 37, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8. (Armamento ordinario di reparto). - 1.
L'armamento ordinario di reparto è costituito dalle armi per l'uso delle quali è impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
2. Esse sono lo sfollagente, gli artifici, nonché il fucile ad anima liscia, il fucile o carabina ad anima rigata, la pistola mitragliatrice, il fucile mitragliatore, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici ed i dispositivi di lancio corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 11 a 18, specificamente individuate per tipo e modello con decreto del Capo della polizia.»
«Art. 11. (Sfollagente). - 1. Lo sfollagente in dotazione ordinaria di reparto deve essere in gomma o materiale sintetico, cilindrico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, con anello e cinturino fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm. 3 e lunghezza compresa tra cm 40 e cm 60. Nei servizi svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialità Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non può essere inferiore a cm. 28.»
«Art. 13. (Fucile ad anima liscia). - 1. Il fucile ad anima liscia in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: non inferiore a 12;
caricamento: singolo o multiplo;
ripetizione: manuale o semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;
alimentazione: serbatoio mobile o fisso;
capacità: non inferiore a 4 cartucce;
sicura o sicure: automatica o ordinaria o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;
lunghezza canna: non inferiore a 20 cm.;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.» «Art. 14 (Fucile o carabina ad anima rigata). - 1. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: manuale o automatica o semiautomatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità caricatore: non inferiore a 5 cartucce; sicura o sicure: ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;
mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;
lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg;
eventuali accessori esclusi.»
«Art. 15 (Pistola mitragliatrice). - 1. La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 9 mm NATO;
chiusura: stabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica e automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità: da 10 a 40 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura; mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;
lunghezza canna: da 100 a 250 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.»
«Art. 16 (Fucile mitragliatore). - 1. Il fucile mitragliatore in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;
chiusura: stabile o metastabile;
ripetizione: semiautomatica ed automatica;
alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;
capacità: minimo 20 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;
mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;
lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 12 kg.» «Art. 20 (Pistola a tamburo). - 1. La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
calibro: 38 o 357 o 9;
capacità tamburo: non inferiore a 5 cartucce;
azione: singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;
sicura: manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;
mire: fisse o registrabili;
lunghezza canna: compresa tra 2" e 6" (da 5 a 15 cm);
peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg, eventuali accessori esclusi.»
«Art. 30 (Armi bianche). - 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza.
2. Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con la divisa di rappresentanza; la sciabola è altresì armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonché per i reparti di servizio a cavallo.
3. Il coltello-pugnale è armamento ordinario di reparto per il personale in servizio di sicurezza aereo, subacqueo e di montagna, nonché per i reparti speciali e per i reparti specializzati.»
«Art. 37. (Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico). - 1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.
2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicate le armi da sperimentare, le modalità ed i termini della sperimentazione.
3. In caso di grave necessità e urgenza, con decreto del ministro dell'interno, il personale della Polizia di Stato all'uopo addestrato può essere autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purché rispondenti alle caratteristiche d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessità ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.».