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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. 95

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16G00106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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vigente al 21/02/2021
Testo in vigore dal:  21-6-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 16, così come modificato dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Udito il parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 24 settembre 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «Ministro» e «Ministero», il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per «legge», la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
c) per «fascia» o «fasce», quella o quelle dei professori di prima fascia e di seconda fascia previste dall'articolo 16, comma l, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) per «abilitazione», l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;
e) per «settori concorsuali», «macrosettori concorsuali» e «settori scientifico-disciplinari», i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
f) per «area disciplinare», l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario nazionale;
g) per «criteri», gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
h) per «parametri», gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
i) per «indicatori», gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
l) per «valore-soglia», il valore di riferimento di un indicatore cui corrisponde un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo;
m) per «commissione», la commissione nazionale di professori ordinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;
n) per «CUN», il Consiglio universitario nazionale;
o) per «CRUI», la Conferenza dei rettori delle università italiane;
p) per «ANVUR», l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:
«Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento). - La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, S.O.
- La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario):
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale). - 1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione».
L'abilitazione ha durata di sei anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR;
b) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio;
d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a);
e) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
- Si riporta il testo dell'art. 14, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 14 (Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale). - (Omissis).
3. Le procedure previste dall'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 15, comma 2, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "venti";
b) all'art. 16:
1) al comma 1, le parole: "durata quadriennale" sono sostituite dalle seguenti: "durata di sei anni";
2) al comma 3:
2.1) alla lettera a), la parola: "analitica" è soppressa, le parole: "area disciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "settore concorsuale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentiti il CUN e l'ANVUR";
2.2) alla lettera b), la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "dieci";
2.3) alla lettera c), le parole: "con apposito decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio";
2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)";
2.5) alla lettera f), la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque", le parole da: "e sorteggio di un commissario" fino a: "(OCSE)" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ".
Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione";
2.6) alla lettera g), le parole da: «la corresponsione" fino alla fine della lettera sono soppresse;
2.7) alla lettera i), le parole da: "il sorteggio" fino a: "ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;" e dopo le parole: "delle caratteristiche di cui alla lettera h);" sono inserite le seguenti: "il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;";
2.8) alla lettera m), le parole da: "a partecipare" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa";
2.9) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
"m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.".»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 (Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2012, n. 12.

Note all'art. 1:
- Per la legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 15 (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macro settori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
- Per l'art. 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio universitario nazionale):
«Art. 1 (Composizione). - 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore
(Omissis).».