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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 31

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole. (13G00068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/2013
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vigente al 08/07/2020
Testo in vigore dal:  3-6-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 15, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale prevede che il Governo provvede a modificare l'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 26 luglio 2012 e dell' 8 novembre 2012;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicità ed economicità della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli in premessa citati, incidenti tutti sulla medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, limitatamente all'articolo 17, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
a) al comma 2, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17.Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 15, della legge 29 luglio 2010, n. 120:
"Art. 1. (Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)
(In vigore dal 13 agosto 2010)
1. La lettera e) del comma 4 dell'art. 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è sostituita dalla seguente:
«e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».
2. Al comma 1, alinea, dell'art. 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli» sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 dell'art. 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'art. 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'art. 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'art. 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.
5. Al comma 4 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 80, comma 1, del presente codice e all'art. 238 del regolamento non funzionanti».
6. Al comma 14 dell'art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall'art. 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo»"
"Art. 4. (Modifiche all'art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)
(In vigore dal 13 agosto 2010)
1. All'art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;
b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;
c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;
d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica»"
"Art. 15. (Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)
(In vigore dal 13 agosto 2010)
1. Al comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 18 del regolamento.
3. Al comma 3 dell'art. 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'art. 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera e), del decreto legge 3 maggio 2011, n. 70:
"Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici
(In vigore dal 28 febbraio 2012)
1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:
(Omissis).
e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
(Omissis).
e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'art. 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio»".
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183:
"16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'art. 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo art. 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo art. 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'art. 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'art. 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate»".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992,
come modificato dal presente regolamento:
"Art. 9.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali.
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'art. 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.
a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'art. 61 del codice;
a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h;
b) Per i veicoli a motore atti al traino:
b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6;
b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa complessiva massima;
b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4);
b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da elementi costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati;
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5, dell'appendice III al titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva di 42 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche tutte le norme tecniche in vigore per i veicoli della categoria N3 ivi compresa l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, punto b), dell'appendice III al titolo III o della verifica ivi prevista del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio.
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili e affidabili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata.
c) Per i veicoli rimorchiati:
c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra;
c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i 10 bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t;
c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e sino a 80 t e, in ogni caso, per i limiti di sagoma eccedenti quelli dell'art. 61 del codice;
c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h.
d) Prove:
d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a);
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto b);
d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45;
d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3;
d.2) Per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui al punto b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che può formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:
d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4);
d.2.2) 1,17 kW/t per combinazione della massa complessiva di oltre 150 t.
Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3;
d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle disposizioni di cui agli allegati I e II con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI e X della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni:
d.3.1) il tempo t, corrispondente a X = 75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III, della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte le predette masse legali, nel rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3;
d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui al punto b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di 25 ± 5 km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km;
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2), la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'art. 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'art. 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.
3-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'art. 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.".