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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2010, n. 223

Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
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vigente al 19/04/2024
  • Articoli

  • Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della
    legge 7 agosto 1990, n. 250
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  • Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
    televisive
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  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

  • Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
  • 13
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  • Disposizioni finali e abrogazioni
  • 20
  • 21
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Testo in vigore dal:  7-1-2011

Art. 13

Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali
1. Le agevolazioni di credito alle imprese editoriali di cui all'articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concesse nella forma di contributi in conto interessi su finanziamenti a valere sul Fondo per le agevolazioni di credito di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 62 del 2001. Alla concessione delle predette agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore da allegare alla domanda, pena la non procedibilità nella valutazione della domanda stessa;
b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a euro 15 milioni;
c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono, altresì, ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande a pena di decadenza, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo, nonché la documentazione da produrre a corredo della domanda. L'emanazione dell'Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed a qualsiasi titolo disimpegnate, nonché le somme erogate per le medesime finalità ed a qualsiasi titolo restituite, sono contestualmente riassegnate al Fondo stesso.
3. I requisiti dell'iniziativa di cui al comma 2 attengono alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. Nell'ambito dei requisiti dell'iniziativa attinenti alla tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi alle agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell'esclusività è accertato mediante l'acquisizione del contratto di comodato debitamente registrato da cui risulti espressamente tale clausola.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416):
«Art. 4(Tipologie di interventi nel settore editoriale). 1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché il credito di imposta di cui all'articolo 8.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), come modificato dal presente regolamento:
«Art. 5. (Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale.) 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni già effettuate.
3. (abrogato)
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.
8. (abrogato)
9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea.
10. (abrogato)
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonché dell'inerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto.
14. (abrogato)
15. (abrogato)».