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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226)

note: Entrata in vigore del provvedimento 08/06/2011, ad esclusione degli articoli 73 e 74 che entrano in vigore il 25/12/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2018)
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vigente al 03/04/2013
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Testo in vigore dal:  8-6-2011 al: 28-8-2014
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la potestà regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato;
Visto l'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi;
Visto l'articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina degli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 22 giugno 2007;
Acquisito il parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 luglio 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
Visti i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio 2008;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 24 dicembre 2008;
Acquisito il parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 18 dicembre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009;
Vista la nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Acquisito il parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 febbraio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2010;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 26, rispetto al contenuto della relazione geologica, la disposizione regolamentare, sotto il profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente all'ambito di competenza della geologia, secondo quanto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere del 22 giugno 2007 e riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 24 febbraio 2010;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 64, comma 6, l'inserimento della pendenza di giudizio tra le cause ostative al rilascio dell'autorizzazione all'attività di attestazione contrasti con il principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva statuito dall'ordinamento e che le cause ostative riferite allo stato di fallimento o altra procedura concorsuale e alla regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, siano appropriatamente riferibili alle persone giuridiche e non anche alle persone fisiche;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 72, la disposizione regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base della previsione all'articolo 40, comma 4, lettera f-bis), del codice, il ruolo di vigilanza svolto sul sistema di qualificazione delle imprese, oltre che dall'Autorità, anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è attribuita l'attività di rilascio dell'attestazione di qualificazione del contraente generale;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 85, comma 1, la previsione della possibilità per l'appaltatore di conseguire la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria anche sulla base dei lavori di tali categorie affidati in subappalto, nel limite del 10% dell'importo degli stessi, favorisca l'apertura del mercato e l'ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei contratti pubblici di lavori, e non contrasti con le disposizioni legislative vigenti in materia di qualificazione e con la disciplina in materia di subappalto;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 94, in materia di consorzi stabili, la disposizione prevista dalla previgente disciplina regolamentare, che consentiva, per un periodo di cinque anni dalla costituzione, la somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, sia assorbita dall'articolo 36, comma 7, primo periodo, del codice, di più ampia portata, e che non comporti disallineamenti con le disposizioni regolamentari in materia di servizi e forniture, per i quali l'articolo 277, comma 3, del regolamento prevede criteri semplificati in attuazione all'articolo 35 del codice;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 103, relativamente alla traduzione in lingua italiana dei documenti riferita alla qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, atteso che nel testo regolamentare non è presente una parte comune per tutti i tipi di qualificazione, non sia opportuno prevedere, una norma di carattere generale valevole per tutti i tipi di qualificazione, in luogo di specifiche disposizioni inserite nei singoli articoli di riferimento;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 216, comma 7, in materia di affidamento del collaudo, l'inserimento di un'ulteriore disposizione che preveda l'incompatibilità per i soggetti che hanno partecipato alla verifica del progetto, non sia necessario, atteso che detta causa di incompatibilità è già contemplata alla lettera e) del medesimo comma, che contiene espresso riferimento agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 234, commi 1 e 2, la previsione circa il riferimento alla relazione riservata sulle richieste dell'appaltatore non contrasti con la disposizione di cui all'articolo 229, che disciplina i contenuti del certificato di collaudo, in quanto la relazione riservata è un documento distinto dalla relazione di collaudo contenuta nel certificato di collaudo, che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 236, in materia di collaudo per lavori di particolare complessità, non sia corretto prevedere all'articolo 2, comma 2, del regolamento la generalizzata applicazione del titolo X, parte II, che, ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, è applicabile per le infrastrutture strategiche limitatamente alle disposizioni individuate dai singoli bandi di gara, atteso che la disciplina del collaudo per le infrastrutture strategiche è dettata dal combinato disposto degli articoli 178, comma 2, e 180, comma 1, del codice;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 238, in materia di compenso ai collaudatori, la disposizione che prevede la remunerazione sulla base delle tariffe professionali dei collaudatori interni alla stazione appaltante, nel caso di commissioni di collaudo miste, sia necessaria ad evitare situazioni di disparità di trattamento tra i componenti della stessa commissione di collaudo che svolgono la medesima attività ed assumono le medesime responsabilità;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 241, la disposizione riferita al contenuto della scheda tecnica, nell'ambito della progettazione dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attività culturali, sia conforme all'articolo 202 del codice e sia necessaria, a fini di maggiore chiarezza, per definire nel dettaglio il contenuto dell'elaborato, in modo da evitare la sovrapposizione della stessa con la scheda di catalogazione del bene, depotenziandone il ruolo;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 247, in materia di verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attività culturali, non sussiste incompatibilità tra l'attività di redazione della scheda tecnica e l'attività di verifica, atteso che la redazione della scheda tecnica non comporta alcuna scelta metodologica relativa al futuro intervento sul bene che possa giustificare l'incompatibilità tra le due attività;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualità delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi;
Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici;
Sentito il Ministero degli affari esteri;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
INDICE
PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
Articolo 1 - Ambito di applicazione del regolamento
Articolo 2 - Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 3 - Definizioni
TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Articolo 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
Articolo 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore Articolo 6 - Documento unico di regolarità contributiva
TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 7 - Sito informatico presso l'Osservatorio
Articolo 8 - Casellario informatico
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE
CAPO I - Organi del procedimento
Articolo 9 - Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
Articolo 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento CAPO II - Programmazione dei lavori
Articolo 11 - Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori
Articolo 12 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari
Articolo 13 - Programma triennale ed elenchi annuali
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO I - Progettazione
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 14 - Studio di fattibilità
Articolo 15 - Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche
Articolo 16 - Quadri economici
Sezione II - Progetto preliminare
Articolo 17 - Documenti componenti il progetto preliminare
Articolo 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare
Articolo 19 - Relazione tecnica
Articolo 20 - Studio di prefattibilità ambientale
Articolo 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare
Articolo 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico
Articolo 23 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
Sezione III - Progetto definitivo
Articolo 24 - Documenti componenti il progetto definitivo
Articolo 25 - Relazione generale del progetto definitivo
Articolo 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
Articolo 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
Articolo 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo
Articolo 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti
Articolo 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
Articolo 31 - Piano particellare di esproprio
Articolo 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
Sezione IV - Progetto esecutivo
Articolo 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo
Articolo 34 - Relazione generale del progetto esecutivo
Articolo 35 - Relazioni specialistiche
Articolo 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
Articolo 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
Articolo 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Articolo 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
Articolo 40 - Cronoprogramma
Articolo 41 - Elenco dei prezzi unitari
Articolo 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico
Articolo 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto CAPO II - Verifica del progetto
Articolo 44 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto
Articolo 45 - Finalità della verifica
Articolo 46 - Accreditamento
Articolo 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
Articolo 48 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
Articolo 49 - Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica
Articolo 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare
Articolo 51 - Procedure di affidamento
Articolo 52 - Criteri generali della verifica
Articolo 53 - Verifica della documentazione
Articolo 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica
Articolo 55 - Validazione
Articolo 56 - Responsabilità
Articolo 57 - Garanzie
Articolo 58 - Conferenza dei servizi
Articolo 59 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica
TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI
CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 60 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
Articolo 61 - Categorie e classifiche
Articolo 62 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Articolo 63 - Sistema di qualità aziendale
CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione
Articolo 64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
Articolo 65 - Controlli sulle SOA
Articolo 66 - Partecipazioni azionarie
Articolo 67 - Requisiti tecnici delle SOA
Articolo 68 - Rilascio della autorizzazione
Articolo 69 - Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
Articolo 70 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe
Articolo 71 - Vigilanza dell'Autorità
Articolo 72 - (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Articolo 73 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione
Articolo 74 - Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione
Articolo 75 - Attività delle SOA
CAPO III - Requisiti per la qualificazione
Articolo 76 - Domanda di qualificazione
Articolo 77 - Verifica triennale
Articolo 78 - Requisiti d'ordine generale
Articolo 79 - Requisiti di ordine speciale
Articolo 80 - Incremento convenzionale premiante
Articolo 81 - Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili Articolo 82 - Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
Articolo 83 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
Articolo 84 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Articolo 85 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
Articolo 86 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Articolo 87 - Direzione tecnica
Articolo 88 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Articolo 89 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
Articolo 90 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
Articolo 91 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione
CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori
Articolo 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
Articolo 93 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Articolo 94 - Consorzi stabili
Articolo 95 - Requisiti del concessionario
Articolo 96 - Requisiti del proponente e attività di asseverazione
TITOLO IV - MODALITÀ TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI
Articolo 97 - Domanda di qualificazione a contraente generale
Articolo 98 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione
Articolo 99 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
Articolo 100 - Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica italiana
Articolo 101 - Documentazione nel caso di consorzio stabile
Articolo 102 - Documentazione nel caso di consorzio di cooperative Articolo 103 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Articolo 104 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Articolo 105 - Lavori di manutenzione
Articolo 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici
Articolo 107 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
Articolo 108 - Condizione per la partecipazione alle gare
Articolo 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
Sezione seconda: Appalto di lavori
Articolo 110 - Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 111 - Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
Articolo 112 - Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta
Articolo 113 - Dialogo competitivo
Articolo 114 - Premi nel dialogo competitivo
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori
Articolo 115 - Schema di contratto di concessione
Articolo 116 - Contenuti dell'offerta
CAPO II - Criteri di selezione delle offerte
Articolo 117 - Sedute di gara
Articolo 118 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori
Articolo 119 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
Articolo 120 - Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice
Articolo 121 - Offerte anomale
Articolo 122 - Accordi quadro e aste elettroniche
TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE
CAPO I - Garanzie
Articolo 123 - Cauzione definitiva
Articolo 124 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
Articolo 125 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Articolo 126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Articolo 127 - Requisiti dei fideiussori
Articolo 128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei
CAPO II - Sistema di garanzia globale di esecuzione
Articolo 129 - Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione
Articolo 130 - Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione
Articolo 131 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione
Articolo 132 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice
Articolo 133 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione
Articolo 134 - Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante
Articolo 135 - Limiti di garanzia
Articolo 136 - Finanziamenti a rivalsa limitata
TITOLO VII - IL CONTRATTO
Articolo 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto
Articolo 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti
Articolo 139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario
Articolo 140 - Anticipazione
Articolo 141 - Pagamenti in acconto
Articolo 142 - Ritardato pagamento
Articolo 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo
Articolo 144 - Interessi per ritardato pagamento
Articolo 145 - Penali e premio di accelerazione
Articolo 146 - Inadempimento dell'esecutore
TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - Direzione dei lavori
Articolo 147 - Ufficio della direzione dei lavori
Articolo 148 - Direttore dei lavori
Articolo 149 - Direttori operativi
Articolo 150 - Ispettori di cantiere
Articolo 151 - Sicurezza nei cantieri
CAPO II - Esecuzione dei lavori
Sezione prima - Disposizioni preliminari
Articolo 152 - Disposizioni e ordini di servizio
Sezione seconda - Consegna dei lavori
Articolo 153 - Giorno e termine per la consegna
Articolo 154 - Processo verbale di consegna
Articolo 155 - Differenze riscontrate all'atto della consegna
Articolo 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro
Articolo 157 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori
Sezione terza - Esecuzione in senso stretto
Articolo 158 - Sospensione e ripresa dei lavori
Articolo 159 - Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori Articolo 160 - Sospensione illegittima
Articolo 161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato
Articolo 162 - Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore
Articolo 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Articolo 164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore
Articolo 165 - Sinistri alle persone e danni
Articolo 166 - Danni cagionati da forza maggiore
Articolo 167 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
Articolo 168 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
Articolo 169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
Sezione quarta - Subappalto
Articolo 170 - Subappalto e cottimo
Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi
Articolo 171 - Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione
Articolo 172 - Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso
CAPO III - Lavori in economia
Articolo 173 - Cottimo fiduciario
Articolo 174 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia
Articolo 175 - Lavori d'urgenza
Articolo 176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza
Articolo 177 - Perizia suppletiva per maggiori spese
TITOLO IX - CONTABILITÀ DEI LAVORI
CAPO I - Scopo e forma della contabilità
Articolo 178 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Articolo 179 - Lavori in economia contemplati nel contratto
Articolo 180 - Accertamento e registrazione dei lavori
Articolo 181 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili
Articolo 182 - Giornale dei lavori
Articolo 183 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste
Articolo 184 - Annotazione dei lavori a corpo
Articolo 185 - Modalità della misurazione dei lavori
Articolo 186 - Lavori e somministrazioni su fatture
Articolo 187 - Liste settimanali delle somministrazioni
Articolo 188 - Forma del registro di contabilità
Articolo 189 - Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
Articolo 190 - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
Articolo 191 - Forma e contenuto delle riserve
Articolo 192 - Titoli speciali di spesa
Articolo 193 - Sommario del registro
Articolo 194 - Stato di avanzamento lavori
Articolo 195 - Certificato per pagamento di rate
Articolo 196 - Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori
Articolo 197 - Contabilizzazione separata di lavori
Articolo 198 - Lavori annuali estesi a più esercizi
Articolo 199 - Certificato di ultimazione dei lavori
Articolo 200 - Conto finale dei lavori
Articolo 201 - Reclami dell'esecutore sul conto finale
Articolo 202 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
CAPO II - Contabilità dei lavori in economia
Articolo 203 - Annotazione dei lavori ad economia
Articolo 204 - Conti dei fornitori
Articolo 205 - Pagamenti
Articolo 206 - Giustificazione di minute spese
Articolo 207 - Rendiconto mensile delle spese
Articolo 208 - Rendiconto finale delle spese
Articolo 209 - Riassunto di rendiconti parziali
Articolo 210 - Contabilità semplificata
CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità
Articolo 211 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
Articolo 212 - Iscrizione di annotazioni di misurazione
Articolo 213 - Operazioni in contraddittorio con l'esecutore
Articolo 214 - Firma dei soggetti incaricati
TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI
CAPO I - Disposizioni preliminari
Articolo 215 - Oggetto del collaudo
Articolo 216 - Nomina del collaudatore
Articolo 217 - Documenti da fornirsi al collaudatore
Articolo 218 - Avviso ai creditori
Articolo 219 - Estensione delle verifiche di collaudo
Articolo 220 - Commissioni collaudatrici
CAPO II - Visita e procedimento di collaudo
Articolo 221 - Visite in corso d'opera
Articolo 222 - Visita definitiva e relativi avvisi
Articolo 223 - Processo verbale di visita
Articolo 224 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
Articolo 225 - Valutazioni dell'organo di collaudo
Articolo 226 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
Articolo 227 - Difetti e mancanze nell'esecuzione
Articolo 228 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
Articolo 229 - Certificato di collaudo
Articolo 230 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Articolo 231 - Obblighi per determinati risultati
Articolo 232 - Lavori non collaudabili
Articolo 233 - Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
Articolo 234 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Articolo 235 - Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
Articolo 236 - Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
Articolo 237 - Certificato di regolare esecuzione
Articolo 238 - Compenso spettante ai collaudatori
TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
CAPO I - Beni del patrimonio culturale
Articolo 239 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 240 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione
CAPO II - Progettazione
Articolo 241 - Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 242 - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 243 - Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 244 - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 245 - Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 246 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 247 - Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 249 - Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 250 - Consuntivo scientifico
Articolo 251 - Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 252 - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Articolo 253 - Limiti alla partecipazione alle gare
Articolo 254 - Requisiti delle società di ingegneria
Articolo 255 - Requisiti delle società di professionisti
Articolo 256 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
Articolo 257 - Penali
Articolo 258 - Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
Articolo 259 - Concorso di idee
Articolo 260 - Concorso di progettazione
TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
Articolo 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Articolo 262 - Corrispettivo
Articolo 263 - Requisiti di partecipazione
Articolo 264 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
Articolo 265 - Numero massimo di candidati da invitare
Articolo 266 - Modalità di svolgimento della gara
Articolo 267 - Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro
TITOLO III - GARANZIE
Articolo 268 - Disposizioni applicabili
Articolo 269 - Polizza assicurativa del progettista
Articolo 270 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Articolo 271 - Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi
Articolo 272 - Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
Articolo 273 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Articolo 274 - Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza
TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione Articolo 275 - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Articolo 276 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Articolo 277 - Consorzi stabili per servizi e forniture
Articolo 278 - Finanza di progetto nei servizi
Articolo 279 - Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture
Articolo 280 - Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture
Articolo 281 - Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale
CAPO II - Criteri di selezione delle offerte
Articolo 282 - Commissione giudicatrice
Articolo 283 - Selezione delle offerte
Articolo 284 - Offerte anomale
Articolo 285 - Servizi sostitutivi di mensa
Articolo 286 - Servizi di pulizia
CAPO III - Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche
Articolo 287 - Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione
Articolo 288 - Asta elettronica
Articolo 289 - Sistema informatico di negoziazione
Articolo 290 - Gestore del sistema informatico
Articolo 291 - Modalità e partecipazione all'asta elettronica
Articolo 292 - Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta
Articolo 293 - Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione
Articolo 294 - Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso
Articolo 295 - Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
Articolo 296 - Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
TITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
CAPO I - Esecuzione del contratto
Sezione I - Disposizioni Generali
Articolo 297 - Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
Articolo 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori
Sezione II - Direttore dell'esecuzione
Articolo 299 - Gestione dell'esecuzione del contratto
Articolo 300 - Direttore dell'esecuzione del contratto
Articolo 301 - Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilità
Articolo 302 - Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 303 - Avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 304 - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 305 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 306 - Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza
Articolo 307 - Contabilità e pagamenti
Articolo 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto
Articolo 309 - Certificato di ultimazione delle prestazioni
CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Articolo 310 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
Articolo 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante
TITOLO IV - VERIFICA DI CONFORMITÀ
Articolo 312 - Oggetto delle attività di verifica di conformità Articolo 313 - Termini delle attività di verifica di conformità Articolo 314 - Incarico di verifica della conformità
Articolo 315 - Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità
Articolo 316 - Estensione della verifica di conformità
Articolo 317 - Verifica di conformità in corso di esecuzione
Articolo 318 - Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi
Articolo 319 - Processo verbale
Articolo 320 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità
Articolo 321 - Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità
Articolo 322 - Certificato di verifica di conformità
Articolo 323 - Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformità
Articolo 324 - Provvedimenti successivi alla verifica di conformità
Articolo 325 - Attestazione di regolare esecuzione
TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA
CAPO I - Acquisizioni sotto soglia
Articolo 326 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia
Articolo 327 - Requisiti
Articolo 328 - Mercato elettronico
CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia
Articolo 329 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia
Articolo 330 - Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
Articolo 331 - Pubblicità e comunicazioni
Articolo 332 - Affidamenti in economia
Articolo 333 - Svolgimento della procedura di amministrazione diretta
Articolo 334 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
Articolo 335 - Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
Articolo 336 - Congruità dei prezzi
Articolo 337 - Termini di pagamento
Articolo 338 - Procedure contabili
PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
CAPO I - Disciplina regolamentare applicabile
Articolo 339 - Norme applicabili
CAPO II - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Articolo 340 - Requisiti di qualificazione
TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Articolo 341 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
TITOLO III - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI
Articolo 342 - Organi del procedimento e programmazione
PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO
TITOLO I - Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49
Articolo 343 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo
Articolo 344 - Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 345 - Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 346 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 347 - Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 348 - Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 349 - Collaudo e verifica di conformità di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 350 - Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione
TITOLO II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri
Articolo 351 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 352 - Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 353 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 354 - Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 355 - Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 356 - Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Articolo 357 - Norme transitorie
Articolo 358 - Disposizioni abrogate
Articolo 359 - Entrata in vigore
ALLEGATI
Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate
Allegato B - Certificato di esecuzione dei lavori
Allegato B.1 - Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Allegato C - Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione
Allegato D - Incremento convenzionale premiante
Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale
Allegato F - Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualità di responsabile di cantiere e di progetto
Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa
Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione
Allegato I - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione
Allegato L - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte
Allegato M - Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa
Allegato N - Curriculum vitae

Allegato

O - Scheda referenze professionali P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

Art. 1

Ambito di applicazione del regolamento

(art. 1, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che in prosieguo assume la denominazione di codice.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento:
a) della parte I (disposizioni comuni);
b) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6;
c) della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 252, comma 1;
d) della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 282, commi 1 e 2;
e) della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 342;
f) della parte VI (contratti eseguiti all'estero) ad esclusione dell'articolo 344;
g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).
4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:
a) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);
b) dell'articolo 120, commi 3 e 4;
c) dell'articolo 121, comma 6;
d) dell'articolo 252, comma 1;
e) della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento);
f) dell'articolo 282, commi 1 e 2;
g) dell'articolo 342.
5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del codice che rientrano nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., è il seguente:
“Art. 5 (Regolamento e capitolati) - 1. Lo Stato detta
con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.”.
- Il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, è il seguente:
“Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici)
- 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) soppressa;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.
Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;
f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;
g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.
5. È vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione.”.
- Il testo dell'articolo 201 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è il seguente:
“Art. 201 (Qualificazione) - 1. Il regolamento di cui
all'articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento.
2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, il regolamento disciplina:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 198;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.”
- Il testo dell'articolo 198 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, è il seguente:
“Art. 198 (Ambito di applicazione) -1. Le disposizioni
del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente capo relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.”
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O., è il seguente:
“Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.”
Note all'art. 1
Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 3 dell'articolo 4, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è il seguente:
“3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma
secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.”
- Il testo dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante “Costituzione e funzionamento degli
organi regionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
marzo 1953, n. 52 è il seguente:
“Art. 10 - Le leggi della Repubblica che modificano i
principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.
I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.”