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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2002, n. 98

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
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vigente al 07/02/2017
Testo in vigore dal:  6-6-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1985, come modificato con decreto in data 25 gennaio 1991, relativo alla riorganizzazione degli uffici centrali dell'amministrazione civile dell'interno;
Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e di provvedere al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;
Sentite le Organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nelle adunanze del 4 giugno e 2 luglio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2001 e del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'interno e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro dell'interno;
c) Ministero: il Ministero dell'interno;
d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo degli articoli 7, 14 e 15, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità".
"Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121".
"Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro.
2. L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dagli uffici territoriali del Governo di cui all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, reca: "Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266".
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, v. nelle note alle premesse.