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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2002, n. 20

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, istitutivo del Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti.

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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  21-3-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità di emanare le norme regolamentari di attuazione del citato articolo 15 della legge n. 62 del 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni del Fondo
1. Il Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti, istituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, effettua gli interventi di sostegno previsti dalle lettere a), b), e c), del comma 4 del medesimo articolo 15 a favore dei giornalisti professionisti e delle imprese editrici di giornali quotidiani, delle imprese editrici di periodici nonché delle agenzie di stampa a diffusione nazionale dalle quali essi dipendono, nei limiti di spesa massima autorizzata di 4.389.883,64 euro annui.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale è istituito il Fondo, svolge l'attività istruttoria delle richieste d'intervento presentate dai giornalisti o dalle imprese interessate, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni a suo carico, in riferimento ai progetti individuali e a quelli concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, emette i conseguenti provvedimenti definendo l'entità dei finanziamenti e delle indennità per i singoli progetti, nonché i tempi e le modalità di erogazione delle relative somme. I progetti sono accolti in ordine cronologico di presentazione delle domande.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge di iniziativa del Governo. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato prima dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e poi dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) lettera soppressa".
- Il testo dell'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), è il seguente:
"Art. 15 (Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti). - 1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:
a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;
b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;
c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.".
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), vedi le note alle premesse.