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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n. 430

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonchè delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-4-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  12-4-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, concernenti la disciplina delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, nonché dei concorsi e delle operazioni a premio;
Visti gli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, concernenti il regolamento in materia di lotterie, tombole, concorsi ed operazioni a premio;
Visto l'articolo 15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, il quale prevede che l'autorizzazione a svolgere lotterie, tombole, e pesche o banchi di beneficenza possa essere rilasciata anche ai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
Visto l'articolo 7, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, il quale stabilisce che non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato;
Visto l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, recante la disciplina delle tombole e pesche o banchi di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale, nonché delle sottoscrizioni o offerte di denaro con estrazione di premi promosse dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
Visto l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e del 15 gennaio 2001;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 27 settembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'interno e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito applicativo
1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalità di cui al presente titolo.
2. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.
3. I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore, rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di inizio degli stessi. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative all'individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso di ritardo è data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell'obbligazione.
4. I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore dei consumatori finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.
5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. È vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.
6. Le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle attività connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto territorio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Gli articoli da 39 a 62 ad eccezione dell'art. 40, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, s'intendono superate o abrogate da successivi provvedimenti normativi; si riporta il testo dell'art. 40:
"Art. 40. - L'Intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della Prefettura:
1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;
2) le tombole promosse e dirette da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fine di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di L. 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto.
3) Le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non eccede la somma di L. 100.000.000.
L'autorizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale autorizzazione non è richiesto il nulla osta della prefettura.
I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3, debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
(Omissis comma abrogato).
Le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi non superino complessivamente tre milioni di lire, e n. 3), il cui ricavato non ecceda la somma di quindici milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o alle sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'Intendenza di finanza. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento e nei consigli regionali, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi.".
- Si trascrivono i testi delle disposizioni contenute negli articoli da 78 a 145 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 (Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie):
"Art. 78. - Nessuna lotteria, tombola, pesca di beneficenza o qualsiasi altra operazione del genere, può aver luogo senza la preventiva autorizzazione nel modi determinati dalla legge e dal presente regolamento.".
"Art. 79. - Le lotterie e le tombole da effettuarsi in tutto il territorio dello Stato, od anche soltanto in due o più province, debbono essere autorizzate con legge speciale su proposta del Capo del Governo.
La organizzazione e lo svolgimento di tali lotterie e tombole sono affidate all'amministrazione del lotto, salvo che la legge di concessione non disponga diversamente, nel qual caso all'amministrazione del lotto spetta il compito della vigilanza e del controllo sulla esecuzione delle predette operazioni, su quelle di estrazione ed assegnazione dei premi.
Ciascuna lotteria o tombola suddetta è disciplinata da un regolamento speciale.".
"Art. 80. - Le operazioni che si effettuano nell'ambito di una Provincia o di un comune, si distinguono in lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.
La lotteria si effettua con biglietti staccati da registri a matrice, distinti con numero progressivo e concorrenti ad uno o più premi, secondo l'ordine di estrazione.
La tombola si fa con cartelle portanti una data quantità di numeri dall'1 al 90 con premi assegnati alle cartelle nelle quali, alla estrazione dei numeri, siansi verificate prima le stabilite combinazioni.
Si considerano pesche o banchi di beneficenza le vendite dei biglietti ristrette ad un solo comune, le quali per la loro organizzazione non si prestino alla emissione di biglietti a matrice e neppure alla preventiva determinazione del numero dei biglietti da emettersi.".
"Art. 81. - La facoltà di autorizzare le operazioni di cui all'articolo precedente spetta all'Intendenza di finanza della provincia (1), nei limiti stabiliti dal Ministro per le finanze, al principio di ogni anno, con suo decreto nel quale sono specificati per ciascuna Provincia il numero e la specie delle operazioni che possono essere autorizzate in ogni anno solare.
È in facoltà del Ministro di autorizzare altre operazioni in aggiunta al numero fissato nel decreto di cui al primo comma.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 82. - L'autorizzazione per qualsiasi delle suddette operazioni non può essere concessa se la Prefettura, esaminata la richiesta anche per quanto riflette le necessità finanziarie dell'ente e la opportunità di ricorrere all'operazione per farvi fronte, non abbia dato il suo nulla osta. È necessario, inoltre, per il rilascio dell'autorizzazione che l'operazione sia promossa da un ente morale legalmente riconosciuto, che il medesimo ne assuma la direzione e che il provento dell'operazione sia destinato a scopi educativi, assistenziali, culturali.".
"Art. 83. - La vendita dei biglietti delle lotterie autorizzate deve essere limitata al territorio della provincia e l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo dei biglietti stessi, non può superare la somma di L. 3.000.000.
Se nel periodo di tempo stabilito dal decreto di concessione non sia stata effettuata la vendita di tutti i biglietti emessi nel limite della somma suddetta, l'intendente di finanza (1) ha facoltà di concedere una proroga.
Di eguale facoltà potrà valersi il Ministro delle finanze qualora l'autorizzazione sia stata concessa con decreto ministeriale.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 84. - La vendita delle cartelle delle tombole autorizzate deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi.
Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non possono superare nel loro complesso, la somma di L. 500.000.".
"Art. 85. - La vendita dei biglietti delle lotterie e delle cartelle delle tombole deve essere effettuata per mezzo dei gestori delle ricevitorie e delle collettorie del lotto, sia nel locale dell'ufficio e sia con banchi di vendita nelle strade e nelle piazze tenuti da agenti dei gestori stessi. I predetti gestori non possono esimersi dall'incarico della vendita.
Nei comuni in cui non esistono né ricevitorie né collettorie del lotto, la vendita potrà essere effettuata dai gestori del lotto dei comuni limitrofi, e solo nel caso in cui non sia possibile affidare la vendita al personale del lotto, l'ente concessionario può essere autorizzato dalla Intendenza (1) a provvedere alla organizzazione della vendita nel modo che riterrà più opportuno.
Il compenso spettante ai ricevitori e collettori del lotto per la vendita dei biglietti o delle cartelle sarà fissato con accordi diretti con gli enti interessati, ed in caso di divergenza sarà stabilito dall'Intendente di finanza (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 86. - La vendita a mezzo di ruote di fortuna o con altri sistemi analoghi è assolutamente vietata per le operazioni a carattere provinciale e per quelle nazionali non gestite dall'amministrazione finanziaria.".
"Art. 87. - Per le pesche e banchi di beneficenza la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune in cui l'operazione si effettua ed il ricavato di essa non può eccedere la somma di L. 3 000.000.
Tali operazioni non possono svolgersi nelle piazze o strade pubbliche e debbono essere effettuate esclusivamente a cura dell'ente concessionario. I biglietti relativi debbono essere sottoposti a punzonatura da parte dell'Intendenza di finanza (1).
Dev'essere presentato il piano disciplinare dell'operazione.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 88. - (abrogato dall'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 1190).".
"Art. 89. - La tassa di lotteria sulle lotterie, tombole e pesche di beneficenza locali, è dovuta nella misura del 10% sull'ammontare lordo della somma ricavata dalla vendita dei biglietti e delle cartelle e deve affluire all'apposito capitolo di entrata per i proventi del lotto. Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche il cui importo non superi la somma di L. 100.000.". (Comma abrogato dall'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 1190).
"Art. 90. - Le domande per autorizzazione di lotterie, di tombole e pesche di beneficenza debbono essere stese in competente carta da bollo, salvo che non sia diversamente disposto dalle leggi speciali riguardanti gli enti parificati all'Amministrazione dello Stato, e debbono essere presentate all'Intendenza di finanza della provincia (1) unendovi in duplice esemplare:
1) Per le lotterie:
a) il progetto relativo nel quale saranno indicati la qualità e la quantità degli oggetti destinati in premio, la quantità ed il prezzo dei biglietti da emettersi, il luogo in cui rimarranno esposti gli oggetti; il luogo ed il tempo fissati per la estrazione e per la consegna dei premi ai vincitori;
b) il modello del registro a matrice dal quale saranno staccati i biglietti.
2) Per le tombole:
a) il progetto relativo con la specificazione dei premi e con la indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
b) il modello di registro a madre e figlia dal quale saranno staccate le cartelle.
3) Per le pesche di beneficenza qualora non sia possibile la preventiva determinazione dei biglietti da emettersi, l'ente, nella domanda per la concessione, deve indicare con la maggiore approssimazione il numero dei biglietti che potranno essere emessi ed il relativo prezzo.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 91. - L'aggio lordo non può essere inferiore alla retribuzione iniziale corrispondente alla classe inferiore della seconda qualifica prevista per il personale della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato.
Ottenuto il nulla osta l'intendenza (1) rilascia il decreto di concessione per l'operazione richiesta, previo versamento alla sezione di tesoreria provinciale di una cauzione in denaro o in rendita pubblica al corso di borsa corrispondente all'ammontare della tassa di lotteria dovuta sul ricavato presunto dalla vendita dei biglietti e delle cartelle.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 92. - Per le lotterie d'importo superiore alla somma di L. 1.500.000 deve essere costituita una commissione di vigilanza composta dall'intendente di finanza (1) o da un suo delegato, da un rappresentante della prefettura e da un rappresentante dell'ente concessionario. La presidenza della commissione spetta all'intendente di finanza (1) o a chi ne fa le veci.
La commissione di vigilanza sorveglia il regolare svolgimento dell'operazione dalla emissione dei biglietti alla estrazione, dopo la quale si assicura che i premi vengano regolarmente e sollecitamente rimessi ai singoli vincitori.
Per le altre lotterie, nonché per le tombole e le pesche di beneficenza, l'intendente di finanza (1) delega ad un funzionario, anche non appartenente all'amministrazione finanziaria, la vigilanza sull'operazione e l'assistenza all'estrazione.
L'intendente (1) deve però, qualora sia possibile, affidare l'incarico suddetto ad un funzionario del luogo in cui si effettua l'operazione a fine di non aggravare le spese dell'ente concessionario.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 93. - Il decreto di autorizzazione è steso di seguito alla domanda in bollo, o su foglio a parte contenente il solo decreto, con applicazione in entrambi i casi dell'imposta di bollo, mediante marche che dovranno essere annullate dall'intendenza di finanza (1) che rilascia l'autorizzazione. Il decreto deve determinare il luogo, il giorno e l'ora dell'estrazione, indicare il numero, la data e l'importo della ricevuta del deposito provvisorio cauzionale e provvedere alla costituzione della commissione di vigilanza per le lotterie superiori a L. 1.500.000".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 94. - Per le lotterie fatte con biglietti staccati da registro a matrice, i biglietti stessi debbono essere numerati e contrassegnati dal concessionario.
Parimenti le cartelle delle tombole debbono essere numerate e contrassegnate dal concessionario.
L'intendenza (1) appone su ciascun biglietto di lotteria o cartella di tombola, l'apposito bollo a secco, sotto la sorveglianza e responsabilità di un funzionario delegato dall'intendente (1).
Inoltre l'Intendenza (1), nell'ultima pagina di ciascun registro di lotteria o tombola, appone la seguente dichiarazione: "Il presente registro n. ... compone di n. ... (in tutte lettere) biglietti (oppure cartelle) dal progressivo numero ... al numero ... L'Intendente... (1).". (1) Ora direzione regionale delle entrate".
"Art. 95. - L'estrazione della lotteria e della tombola deve essere annunziata al pubblico mediante notificazione a cura dello stesso concessionario.
L'amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette in modo forfettario nella misura corrispondente al 60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno finanziario non sia superiore a lire 10 milioni e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie con riscossione di oltre lire 10 milioni annui. Tale rimborso non può superare comunque, l'ammontare annuo singolo di lire 2 milioni".
"Art. 96. - Per le lotterie con biglietti staccati da registri a matrice e per le tombole, il concessionario deve consegnare prima dell'estrazione, tutti i registri, i biglietti o cartelle all'intendente (1) o al suo delegato.
Questi si accerta che la consegna sia completa e che tutti i registri siano contrassegnati e bollati e dichiara nulli agli effetti del giuoco i biglietti o le cartelle appartenenti a registri non pervenuti in tempo, dandone avviso al pubblico prima dell'estrazione.
Effettuato il sorteggio, l'Intendenza di finanza (1) accerta la qualità delle cartelle o biglietti venduti e liquida sull'importo di essi la tassa di bollo nella misura del 10 per cento salvo il caso della esenzione prevista dal precedente art. 89, nonché la tassa di lotteria pure nella misura del 10 per cento. Di tali operazioni è compilato processo verbale in tre originali, di cui uno è rimesso alla Prefettura, uno al concessionario ed uno è trattenuto dall'intendente (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 97. - Per le pesche o banchi di beneficenza fatte con biglietti non staccati da registri a matrice, è vietato d'introdurre nelle urne altri biglietti oltre quelli previsti nel progetto disciplinare di cui al precedente art. 91.
L'intendente (1) o il suo delegato accerta il numero dei biglietti venduti e la somma effettivamente introitata, anche mediante verifica e riscontro alle casse a chiusura delle operazioni, e liquida le tasse dovute redigendo il verbale come al precedente articolo.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 98. - Per ogni operazione autorizzata, l'intendente (1) comunica alla Prefettura il prodotto netto della vendita dei biglietti o delle cartelle, affinchè la medesima accerti che tale prodotto sia voluto al fine per il quale l'operazione è concessa.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 99. - Entro otto giorni da quello della estrazione della lotteria, della tombola o della pesca di beneficenza, l'ente concessionario deve versare la tassa di bollo presso il competente ufficio del registro e l'ammontare della tassa di lotteria del 10 per cento alla sezione di tesoreria provinciale: quest'ultima in conto proventi del lotto.
La quietanza di versamento e la ricevuta della tassa di bollo vengono dal concessionario consegnati all'intendente di finanza (1), il quale in base a tali titoli ed alla dimostrazione che il concessionario ha rimesso regolarmente i premi ai vincitori, ordina lo svincolo della prestata cauzione. Il provvedimento di svincolo non è soggetto alle formalità del registro e bollo.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 100. - Le spese per l'esecuzione delle lotterie, delle tombole e delle pesche, comprese le indennità ai delegati governativi, sono a carico dei concessionari.".
"Art. 101. - Ai funzionari incaricati dall'amministrazione finanziaria di esercitare la vigilanza o di adempiere altre funzioni di loro competenza nello svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, spettano le indennità di missione stabilite dalle norme vigenti in materia.".
"Art. 102. - Per la bollatura da parte dell'Intendenza di finanza (1) di biglietti delle lotterie e delle cartelle delle tombole e dei biglietti delle pesche spetta un compenso di lire 2 per ogni mille biglietti o cartelle.
Il punzone per la bollatura devessere tenuto dall'intendente di finanza (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 103. - I comuni, le province e gli altri Corpi morali che intendono valersi della facoltà di aggiungere premi, da conferirsi in forma di lotteria, agli interessi dei prestiti da contrarre, debbono chiedere la preventiva autorizzazione al Ministro per le finanze.
Le operazioni di estrazione dei premi saranno effettuate sotto il controllo di un'apposita commissione di vigilanza della quale farà parte un rappresentante del Ministero delle finanze - servizi del lotto.".
"Art. 104. - Le concessioni sopradette sono esenti dalla tassa di lotteria.".
"Art. 105. - Sono proibite le manifestazioni pubblicitarie indette dai fabbricanti e dai commercianti nelle quali la corresponsione dei premi sia accompagnata da una diretta maggiorazione del prezzo dei prodotti la cui vendita è collegata alla manifestazione.".
"Art. 106. - Le norme dei concorsi a premi non si applicano ai concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche, scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha il carattere di corrispettivo di prestazione d'opera, o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo di incoraggiamento nell'interesse della collettività.".
"Art. 107. - Non sono soggette alle norme sui concorsi e sulle operazioni a premio le offerte di premi costituiti da oggetti di minimo valore (lapis, bandierine, temperini, calendari e simili), sempre che la corresponsione di essi non sia fatta in alcun modo dipendere dalla natura o dalla entità delle vendite cui le offerte sono accompagnate.
Non sono, inoltre, soggetti alle suddette norme gli sconti di prezzo e le analoghe facilitazioni concessi all'atto dell'acquisto o dei successivo pagamento nelle vendite effettuate da fabbricanti a commercianti o da commercianti all'ingrosso a commercianti al dettaglio, in base alle consuetudini commerciali o in base a convenzioni ed accordi economici collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei fabbricanti e dei commercianti, o a singole pattuizioni contrattuali. Non sono infine, soggetti alle suddette norme gli sconti di prezzo e le analoghe facilitazioni accordati all'atto dell'acquisto dai commercianti al dettaglio ai consumatori con carattere puramente occasionale.
Sono peraltro soggetti alle norme sui concorsi e sulle operazioni a premio gli sconti e le facilitazioni che i commercianti al dettaglio accordano a tutti o ad alcuni consumatori in relazione ad un qualsiasi sistema preventivamente disposto e comunque organizzato (raccolta di bollini, di tagliandi, di buoni di cassa, di marchette, ecc.).".
"Art. 108. - Le manifestazioni pubblicitarie in cui i premi vengono assegnati ai partecipanti per effetto della sorte e della abilità sono considerati concorsi a premi anche quando ai partecipanti stessi non si sia imposta alcuna condizione di acquisto di prodotti o prestazione di servizio.".
"Art. 109. - È richiesta un'unica autorizzazione per i concorsi e le operazioni a premio indette dai fabbricanti e dai commercianti a favore dei consumatori dei propri prodotti e da svolgersi attraverso i rivenditori dei prodotti stessi.
Ciascun rivenditore è però tenuto a chiedere separatamente la preventiva autorizzazione per i concorsi e le operazioni a premio indette eventualmente per gli stessi prodotti a favore dei propri clienti, sempre quando si tratti di manifestazioni separate ed indipendenti da quelle organizzate dai fabbricanti e dai commercianti.".
"Art. 110. - Sono considerati concorsi a sorte quelli in cui l'attribuzione dei premi promessi si faccia dipendere:
a) da una estrazione a sorte tanto se tale estrazione venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende dalla sorte;
b) da qualsiasi sistema, congegno, macchina od altro che siano organizzati in guisa da affidare unicamente all'alea la designazione dei partecipanti cui i premi debbono essere assegnati.
Ai concorsi a sorte sono parificati, per l'applicazione della tassa di lotteria, i concorsi misti, quelli cioè in cui, oltre alla consegna di un premio di egual valore a tutti i partecipanti, altri ne vengano assegnati di eguale o di diverso valore ad alcuni soltanto di essi, facendone dipendere il conferimento dalla sorte.".
"Art. 111. - Sono considerati concorsi di abilità quelli in cui l'aggiudicazione dei premi promessi si faccia dipendere dalla abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere, ed a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori su cui è riservato a terze persone od a speciali commissioni di pronunziarsi.
Ai concorsi di abilità sono parificati, agli effetti della tassa di lotteria, i concorsi pronostici.".
"Art. 112. - Tanto per i concorsi che per le operazioni a premio l'autorizzazione è concessa direttamente a ciascun ente o ditta promotrice, escluso qualsiasi intermediario od organizzatore.
È consentito tuttavia a due o più ditte, per economia di spesa o per maggiore efficacia pubblicitaria, di associarsi per svolgere la stessa operazione a premio, consistente nella emissione dello stesso tipo di buoni, bollini, figurine, etichette, tagliandi od altro che danno diritto ai raccoglitori di cumularli per ottenere uno sconto di prezzo o un premio prestabilito, ma ciascuna ditta deve chiedere separatamente la debita autorizzazione con obbligo ad ognuna di esse di pagare la tassa fissa ed eventualmente quella proporzionale previste dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.
Due o più ditte possono altresi associarsi per svolgere il medesimo concorso a premio a sorte o di abilità, ma ciascuna di esse deve pagare almeno il minimo della tassa di lotteria prevista dagli articoli 45 e 47 del suddetto regio decreto-legge.".
"Art. 113. - Nei concorsi a premio la tassa di lotteria una volta pagata non è più ripetibile, salvo che il concorso non abbia potuto avere completa esecuzione per un impedimento legittimo indipendente dalla volontà o dal fatto della ditta promotrice, nel quale caso il Ministero delle finanze determinerà con una decisione definitiva l'ammontare della tassa da restituirsi.
Se la durata del concorso stabilita dal decreto di autorizzazione non è stata sufficiente per il regolare svolgimento della manifestazione il Ministro per le finanze, potrà, su richiesta della ditta, concedere una proroga sempre che non vi sia lesione di diritti di terzi.".
"Art. 114. - Nei concorsi in cui non sia possibile stabilire fin dalla origine, nel piano della operazione, il valore dei premi che potranno essere assegnati, in quanto la corresponsione di essi è subordinata al verificarsi di determinate condizioni od avvenimenti, l'ente o la ditta interessata deve dichiarare il valore approssimativo dei premi che ritiene di poter distribuire alla fine dell'operazione e su tale valore, se accettato dall'amministrazione, viene liquidata in via provvisoria la tassa di lotteria.
Se la dichiarazione non è ritenuta congrua l'Amministrazione può concordare il valore dei premi da assoggettarsi a tassa in via provvisoria.".
"Art. 115. - Nel caso previsto dal precedente articolo la ditta deve dichiarare, entro il termine di trenta giorni dalla fine della manifestazione se questa si verifica nell'anno solare in cui è stata concessa l'autorizzazione, il numero ed il valore dei premi effettivamente dovuti in base agli impegni assunti nel piano del concorso e versare alla Tesoreria provinciale la maggior tassa dovuta se il predetto valore risulti superiore a quello dichiarato e tassato in via provvisoria.
Qualora la ditta non curi di presentare la dichiarazione finale, l'intendenza di finanza (1) provvederà all'accertamento d'ufficio dell'effettivo ammontare dei premi. A tale fine essa ha facoltà di disporre di qualsiasi mezzo d'indagine e di ispezione sia presso le ditte che presso gli assegnatari dei premi.
Accertato il valore definitivo dei premi, l'Intendenza (1) liquiderà la tassa dovuta in via definitiva, notificando alla ditta l'ingiunzione di pagamento, il quale deve effettuarsi non oltre il termine di trenta giorni dalla notifica. Decorso inutilmente detto termine, l'Intendenza (1) provvederà alla riscossione coattiva del credito erariale.
Allo stesso procedimento d'ingiunzione l'Intendenza (1) farà luogo nel caso che la ditta, pur avendo presentato la dichiarazione finale, non abbia versato entro il termine di trenta giorni dalla fine della manifestazione la maggior tassa dovuta.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 116. - Se il valore effettivo dei premi da erogare risulterà, a chiusura della manifestazione entro l'anno solare, inferiore a quello tassato in via provvisoria nel decreto di autorizzazione, l'Intendenza (1) dovrà provvedere, su richiesta di parte, alla restituzione della maggiore tassa riscossa in sede di liquidazione provvisoria.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 117. - Per i concorsi soggetti a conguaglio per la liquidazione definitiva della tassa, che abbiano una durata maggiore di un anno, le ditte non potranno ottenere la autorizzazione a continuare la manifestazione per il secondo anno se non provvedano:
a) ad integrare la dichiarazione provvisoria fatta nella prima domanda di autorizzazione denunciando i premi assegnati alla fine del primo anno solare e pagando la eventuale maggiore tassa dovuta;
b) a pagare per il secondo anno in via provvisoria la tassa liquidata alla fine del primo anno come alla lettera a).".
"Art. 118. - Nel caso previsto dal precedente art. 114, per l'esatto accertamento del valore dei premi effettivamente da corrispondere e per la liquidazione finale della tassa dovuta, le ditte devono tenere una precisa ed accurata registrazione delle operazioni relative all'assegnazione dei premi su apposito registro fornito dall'amministrazione.
La liquidazione finale della tassa di lotteria deve essere eseguita sul valore dei premi che debbono essere corrisposti in base ai risultati del concorso anche se una parte di tali premi non viene in fatto erogata per mancanza di richiesta degli aventi diritto o per altre cause.
È ammesso il concordato per la determinazione del valore effettivo dei premi da assoggettarsi alla tassazione di conguaglio. Non raggiungendosi l'accordo, la liquidazione della tassa è fatta con decreto del Ministro per le finanze in base agli elementi acquisiti: contro tale liquidazione è ammesso il solo ricorso giudiziario ai termini dell'art. 60 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.".
"Art. 119. - Per i concorsi soggetti a conguaglio il diritto al supplemento della tassa di lotteria non accertato e notificato dalla finanza nel termine di un anno dalla chiusura della manifestazione decade.
Decade altresì il diritto al rimborso non richiesto dalla ditta entro lo stesso termine.".
"Art. 120. - Ai fini dell'applicazione del minimo di tassa di lotteria i concorsi di cui all'art. 47 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, si debbono ritenere ultimati con l'aggiudicazione dei premi deliberata dall'apposita commissione senza alcun riguardo alla durata della manifestazione.
Se però trattasi di concorso che si svolga nello stesso anno solare in vari periodi ma sempre con le stesse modalità così da costituire un'unica manifestazione, la tassa di lotteria è dovuta sul valore complessivo dei premi anche se questi vengono erogati di volta in volta.".
"Art. 121. - Il reddito di ricchezza mobile da servire di base per l'applicazione della tassa di licenza di cui all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è quello che risulta inscritto nei ruoli dell'anno per il quale viene concessa l'autorizzazione per l'operazione a premio, anche se siano in corso contestazioni per aumenti o diminuzioni. Nel caso in cui la inscrizione a ruolo per il detto anno sia stata sospesa per qualsiasi ragione, si terrà conto del reddito inscritto nei ruoli dell'anno precedente.
Qualora l'accertamento del reddito sia in contestazione, si terrà conto del reddito dichiarato dalla ditta od in mancanza dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, salva la facoltà alla finanza o alla ditta di chiedere il supplemento o il rimborso parziale della tassa di licenza entro il termine di un anno dalla decisione che pone fine alla contestazione.
Qualora, infine, nessun accertamento sia stato iniziato, l'amministrazione del lotto potrà concordare il reddito approssimativo da tenersi a base per l'applicazione della tassa di licenza.".
"Art. 122. - La tassa di licenza di cui all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, si applica nella misura fissa quando i premi offerti siano tutti di valore non superiore al limite fissato al principio di ogni anno solare, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.
Qualora siano offerti anche premi di valore superiore a tale limite, si applica la tassa fissa per la massa dei premi di valore non superiore al limite stesso, e la tassa proporzionale del 6 per cento sull'ammontare complessivo dei premi di valore superiore.
Nel caso in cui i premi offerti siano tutti di valore superiore al limite innanzi detto, si applica soltanto la tassa proporzionale del sei per cento.".
"Art. 123. - Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo, se non è possibile determinare fin dall'origine nel piano dell'operazione il numero ed il valore dei premi che potranno essere corrisposti, si applicano le stesse norme disposte per la tassa di lotteria sui concorsi a premi negli articoli 114 e 118 del presente regolamento.".
"Art. 124. - Le ditte che intendono svolgere manifestazioni a premio con offerta di premi costituiti da giuocate del lotto debbono effettuare le giuocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnare direttamente le bollette alla loro clientela.
Solo in via eccezionale e con particolari garanzie da stabilirsi dall'amministrazione può essere consentito il rilascio di buoni o di altri documenti equipollenti in luogo delle bollette.
Possono le ditte altresì offrire in premio alla loro clientela il rimborso totale o parziale delle giuocate del lotto già effettuate e non risultate vincenti.".
"Art. 125. - Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, le ditte debbono offrire i biglietti interi alla propria clientela, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi con tagliandi, buoni od altri documenti equipollenti.
L'assegnazione dei biglietti interi può essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.".
"Art. 126. - Nei concorsi ed operazioni in cui i premi siano costituiti in parte da giuocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato ed in parte da altri oggetti mobili, sul valore complessivo di questi ultimi è dovuta la tassa di lotteria o di licenza.".
"Art. 127. - I concorsi e le operazioni a premi effettuati da enti pubblici, istituti di beneficenza ed associazioni per scopi educativi, culturali, assistenziali, sono esenti da tasse anche se detti enti od associazioni abbiano una esistenza solo di fatto a condizione che sia assolutamente escluso nell'operazione il fine commerciale.
Per la esenzione dalla tassa dei concorsi ed operazioni a premio effettuati dalle casse di risparmio ed istituti di credito per incoraggiare e diffondere lo spirito di previdenza, occorre il preventivo nulla osta dell'ispettorato per la difesa del risparmio.".
"Art. 128. - Se i premi consistono negli stessi prodotti fabbricati dall'industriale o venduti dal commerciante, il valore di essi, sia per l'applicazione della tassa proporzionale che ai fini della determinazione del limite di valore di cui all'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, viene fissato sulla base del prezzo di vendita ai rivenditori.
Per i premi consistenti in oggetti acquistati, viene considerato il prezzo risultante dalla fattura di acquisto.
In caso di controversia per la determinazione dell'effettivo valore dei premi è ammesso il concordato.
Non raggiungendosi l'accordo, la determinazione del valore sarà fatta dalla competente Camera di commercio per le operazioni che si svolgono nell'ambito di una sola Provincia e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale negli altri casi.".
"Art. 129. - L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore di intermediari o di organizzatori.
Sono considerati intermediari od organizzatori coloro che non sono né fabbricanti né commercianti all'ingrosso o al dettaglio della merce per la quale s'intende effettuare il concorso o l'operazione a premio.".
"Art. 130. - Nei concorsi i premi promessi debbono essere tutti conferiti; quelli non richiesti dai vincitori nel termine stabilito nel piano della manifestazione debbono essere dalle ditte devoluti a favore dell'Ente comunale di assistenza (1).
Per le operazioni a premio tale norma si applica soltanto per i premi che eccedano il limite di valore fissato annualmente ai sensi dell'art. 49 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938.".
(1) Ora IPAB.
"Art. 131. - I decreti di concessione sono revocati, nei casi previsti dall'art. 55 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, con decreto del Ministro per le finanze.
Dalla data di notificazione di tale decreto la ditta interessata deve disporre la immediata cessazione di ogni attività inerente alla manifestazione pubblicitaria revocata, sotto pena di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 124 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938.".
"Art. 132. - L'ammontare della cauzione che fosse ritenuta necessaria per garantire la corresponsione dei premi promessi è stabilita con lo stesso decreto che concede l'autorizzazione.
La cauzione in danaro o in titoli dello Stato deve essere versata, a titolo di deposito provvisorio, alla sezione di tesoreria provinciale prima della consegna del decreto di autorizzazione.
Lo svincolo sarà disposto dall'Intendenza di finanza (1) non appena sarà stata offerta la dimostrazione dell'avvenuto conferimento dei premi. Il provvedimento di svincolo non è soggetto alle formalità del registro e bollo.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 133. - Nel decreto di concessione può essere disposto l'intervento di un funzionario dell'amministrazione delle finanze, sia nell'operazione di estrazione e sia nelle apposite commissioni costituite per l'aggiudicazione dei premi nei concorsi di abilità.
Le indennità spettanti ai funzionari incaricati nonché il compenso per la bollatura sono quegli stessi fissati nei precedenti articoli 101 e 102 del presente regolamento per le lotterie e tombole locali.".
"Art. 134. - Per le operazioni a premio limitate ad una sola Provincia e non esenti da tassa ai termini dell'art. 50 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, l'autorizzazione è concessa dall'Intendenza di finanza della Provincia (1). La domanda di autorizzazione, redatta su competente carta da bollo e diretta all'Intendenza di finanza (1), deve indicare:
a) la denominazione e la sede dell'ente, della società o ditta che promuove l'operazione, l'attività commerciale o industriale esercitata ed in quali comuni deve effettuarsi l'operazione;
b) il piano dettagliato dell'operazione da cui risulti la natura e la struttura dell'operazione stessa, la durata di essa, il numero, la qualità ed il valore dei premi promessi e le modalità di distribuzione agli assegnatari.
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
Qualora i premi in tutto o in parte, singolarmente considerati, siano il valore superiore al limite fissato dal decreto di cui all'art. 49 del regio decreto- legge, e non sia possibile stabilire fin dall'origine il valore complessivo di tali premi, ai fini dell'applicazione della tassa proporzionale del 6 per cento, occorre dichiarare in via provvisoria il valore dei premi stessi che si presumono potersi erogare durante l'operazione;
c) il reddito iscritto a ruolo per l'anno in cui si deve effettuare l'operazione a nome dell'ente, società o ditta che promuove l'operazione.
Alla domanda deve essere allegata la quietanza comprovante il versamento, a titolo di deposito provvisorio, della somma di lire cinquanta effettuato alla tesoreria provinciale di cui all'art. 56 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.".
"Art. 135. - Se l'operazione ha anche in parte fine commerciale, l'intendente (1) deve sentire il parere della Camera di commercio e solo nel caso in cui tale parere sia favorevole può rilasciare il decreto di autorizzazione nel quale determinerà anche la tassa dovuta.
La Camera di commercio deve esprimere sollecitamente il proprio parere sui singoli casi sottoposti al suo esame riferendosi alle concrete disposizioni del decreto regolanti la materia e non a motivazioni generiche od astratte.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 136. - Contro la decisione dell'intendente (1) che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso al Ministro per le finanze entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento che può essere effettuata con lettera raccomandata oppure con avviso in duplice esemplare nelle stesse forme previste per la notificazione degli atti relativi alle imposte dirette.
Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza (1) che lo rimette sollecitamente al Ministero debitamente istruito.
Anche per la liquidazione della tassa fatta dall'intendente (1) e per qualsiasi altra questione riguardante la richiesta di autorizzazione è ammesso ricorso al Ministro per le finanze con lo stesso procedimento indicato nel comma precedente.
Su tali ricorsi il Ministro per le finanze decide con la procedura stabilita negli articoli seguenti.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 137. - Il Ministro per le finanze è competente ad autorizzare tutte le altre operazioni a premio e i concorsi a premio.
Le domande di autorizzazione, redatte su competente carta da bollo debbono essere rivolte al Ministero delle finanze - servizi del lotto - e debbono contenere le indicazioni specificate nelle lettere a), b) e c) del precedente art. 136.
Le domande possono essere inviate direttamente al Ministro per le finanze oppure presentate all'Intendenza di finanza della provincia (1), la quale le rimette sollecitamente al Ministero debitamente istruite.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 138. - Quando trattasi di concorsi e di operazioni a premio di cui all'articolo precedente aventi scopi commerciali, le domande di autorizzazione debbono essere sottoposte all'esame dell'apposita commissione interministeriale prevista dall'art. 58 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, la quale esprime il proprio parere motivato.
Il Ministro per le finanze, previa approvazione delle deliberazioni della commissione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emette il decreto relativo. In quello di autorizzazione viene liquidata la tassa di lotteria o di licenza.".
"Art. 139. - Per le operazioni a premio soggette a tassa di licenza nella misura fissa, l'autorizzazione non ha validità oltre l'anno solare nel quale viene rilasciata.
La tassa è dovuta per intero se l'autorizzazione è rilasciata nel primo semestre dell'anno, e per metà se viene rilasciata nel secondo semestre.
Per le operazioni a premio soggette a tassa in misura proporzionale al valore dei premi e che abbiano una durata oltre l'anno solare, si provvede nei modi stabiliti dagli articoli 114 e 115 del presente regolamento.
Per i concorsi a premi, a sorte o di abilità, la autorizzazione ha validità per tutta la durata della manifestazione anche se questa si protragga oltre l'anno solare quando l'ammontare dei premi offerti sia noto fin dalla origine, altrimenti si provvede nei modi stabiliti dai citati articoli 114 e 115 del presente regolamento.".
"Art. 140. - Una copia autentica del decreto del Ministro per le finanze è rimessa all'Intendenza di finanza della provincia (1) la quale provvede a consegnarla alla ditta interessata qualora la richiesta sia stata respinta.
Nel caso invece che sia stata concessa l'autorizzazione l'Intendenza (1) consegnerà la copia del decreto su esibizione della quietanza comprovante l'avvenuto versamento alla Tesoreria provinciale della tassa di lotteria o di licenza dovuta.
All'Intendenza (1) è fatto obbligo altresì di vigilare sulla esatta esecuzione del decreto e sugli adempimenti relativi.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 141. - L'opposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 58 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, non è ammessa contro la liquidazione della tassa fatta dal Ministro per le finanze a seguito del ricorso prodotto contro il provvedimento dell'intendente di finanza (1).".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 142. - Non è ammesso il ricorso giudiziario contro la liquidazione della tassa fatta dall'intendente di finanza (1) se non si sia previamente sperimentato in via amministrativa il ricorso al Ministro per le finanze.
Contro la liquidazione della tassa fatta dal Ministro per le finanze la ditta interessata può adire direttamente l'autorità giudiziaria, essendo facoltativa l'opposizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 58 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 143. - Il procedimento coattivo per la riscossione della tassa di lotteria o di licenza liquidata nel decreto del Ministro per le finanze o dell'intendente di finanza (1) ed eventualmente non pagata dalla ditta o dalle ditte interessate, è quello stabilito dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Quando l'obbligo del pagamento della tassa incombe a due o più ditte, l'amministrazione del lotto ha facoltà di agire in via coattiva, per la riscossione integrale della tassa dovuta, verso una qualsiasi delle ditte coobbligate salvo a questa il diritto, ove abbia soddisfatto l'intero debito, di rivalersi verso le altre della quota da ciascuna di esse dovuta.".
(1) Ora direzione regionale delle entrate.
"Art. 144. - Gli editori dei giornali, riviste e periodici e pubblicazioni in genere, la RAI e le organizzazioni dipendenti non possono effettuare la pubblicità dei concorsi e delle operazioni a premio se tali manifestazioni non risultino essere state autorizzate.
Le ditte debbono esibire il decreto di autorizzazione, o copia fotografica o notarile di esso, e gli estremi del provvedimento debbono essere citati nella pubblicità.".
"Art. 145. - Le autorità di pubblica sicurezza non possono autorizzare se non venga previamente esibito il decreto di autorizzazione, o copia fotografica o notarile di esso, la stampa dei manifesti, cartelli, od altro contenenti la pubblicità di concorsi ed operazioni a premio nei quali debbono essere citati gli estremi del decreto stesso.".
- Si trascrive il testo dell'art. 15, secondo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528 (modifiche al regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933):
"L'autorizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale autorizzazione non è richiesto il nulla osta della prefettura". All'art. 41, ultimo comma, le parole:" di L. 100.000 sono sostituite dalle parole: "di L. 500.000 .".
- Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384:
"4. Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premi le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato.".
- Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62, recante norme in materia di lotterie, tombole e pesche:
"Art. 8. - All'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono aggiunti i seguenti commi: le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi non superino complessivamente 3 milioni di lire, e n. 3), il cui ricavato non ecceda la somma di 15 milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'intendenza di finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita delle cartelle della tombola e dei biglietti della pesca di beneficenza, il promotore dovrà presentare all'intendenza di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione, allegando la quietanza di versamento della tassa di lotteria dovuta nella misura del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento o nei consigli regionali purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi.".
- Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"4. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dall'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli 39 e 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1933, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti principi:
a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;
b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'art. 44, secondo comma, lettera a) del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;
c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed altri enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore di ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estender il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e), nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera b) la contrattazione sia nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato , la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole "concorsi unici per profilo professionale sono inserite le seguenti: "da espletarsi a livello regionale .
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1989, 1990, 1991 del codice civile:
"Art. 1989 (Promessa al pubblico). - Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore ai cui si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.
Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.".
"Art. 1990 (Revoca della promessa). - La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.".
"Art. 1991 (Cooperazione di piu persone). - Se l'azione è stata compiuta da più persone separatamente oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.".