DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 02/06/2023
Testo in vigore dal: 11-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 44 (L) 
                            Sanzioni penali 
           (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; 
       decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, 
          con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298) 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le 
sanzioni amministrative, si applica: 
    a) l'ammenda fino a 10329 euro per  l'inosservanza  delle  norme,
prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente  titolo,  in
quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti 
urbanistici e dal permesso di costruire; 
    b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei
casi di esecuzione dei lavori in totale  difformita'  o  assenza  del
permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di 
sospensione; 
    c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493  a  51645  euro
nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo  edilizio,  come
previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si  applica
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a  vincolo
storico,  artistico,   archeologico,   paesistico,   ambientale,   in
variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del 
permesso. 
  2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi  e'
stata  lottizzazione  abusiva,  dispone  la  confisca  dei   terreni,
abusivamente lottizzati e delle  opere  abusivamente  costruite.  Per
effetto  della  confisca  i  terreni  sono  acquisiti  di  diritto  e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta
la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata 
trascrizione nei registri immobiliari. 
  2-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
agli  interventi  edilizi  suscettibili  di  realizzazione   mediante
segnalazione certificata di inizio attivita' ai  sensi  dell'articolo
22, comma 3, eseguiti  in  assenza  o  in  totale  difformita'  dalla
stessa. (10)((31)) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n.  269,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 32,  comma
47) che "Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo  44  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,   sono
incrementate del cento per cento". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ha disposto (con l'art. 3, comma
1,  lettera  t))  che  "all'articolo  44,  comma  2-bis,  le   parole
«all'articolo  22,  comma  3»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«all'articolo 23, comma 01»".