DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
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(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 02/06/2023
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 37 (L) 
         Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla 
((segnalazione certificata di inizio attivita'))  e  accertamento  di
                             conformita' 
        (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; 
                  art. 10 della legge n. 47 del 1985) 
 
  1. La realizzazione di interventi edilizi di cui  all'articolo  22,
commi 1 e 2, in assenza della o in difformita'  dalla  ((segnalazione
certificata di inizio attivita'))  comporta  la  sanzione  pecuniaria
pari  al  doppio  dell'aumento  del   valore   venale   dell'immobile
conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque  in
misura non inferiore a 516 euro. 
  2.  Quando  le  opere  realizzate  in  assenza  di   ((segnalazione
certificata  di  inizio  attivita'))  consistono  in  interventi   di
restauro e di  risanamento  conservativo,  di  cui  alla  lettera  c)
dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati  in  base  a
leggi statali e regionali, nonche'  dalle  altre  norme  urbanistiche
vigenti,  l'autorita'  competente  a  vigilare  sull'osservanza   del
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste  da
norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in  pristino  a  cura  e
spese del responsabile ed irroga una sanzione  pecuniaria  da  516  a
10329 euro. 
  3. Qualora gli interventi di  cui  al  comma  2  sono  eseguiti  su
immobili, anche non vincolati, compresi  nelle  zone  indicate  nella
lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,  il
dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per  i
beni e le attivita' culturali apposito  parere  vincolante  circa  la
restituzione in pristino o la irrogazione della  sanzione  pecuniaria
di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta  giorni
dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente. In  tali  casi  non  trova  applicazione  la  sanzione
pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2. 
  4. Ove l'intervento realizzato  risulti  conforme  alla  disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al  momento  della  realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile  dell'abuso  o  il  proprietario  dell'immobile  possono
ottenere  la  sanatoria  dell'intervento  versando  la   somma,   non
superiore a 5164 euro e non inferiore a  516  euro  ,  stabilita  dal
responsabile del procedimento  in  relazione  all'aumento  di  valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  23,  comma  6,  la
((segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'))   spontaneamente
effettuata quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il
pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro . 
  6. La mancata ((segnalazione certificata di inizio attivita'))  non
comporta l'applicazione delle  sanzioni  previste  dall'articolo  44.
Resta comunque salva, ove ne ricorrano  i  presupposti  in  relazione
all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui  agli
articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento  di  conformita'  di
cui all'articolo 36.