DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 03/06/2023
Testo in vigore dal: 11-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 36 (L) 
                      Accertamento di conformita' 
              (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13) 
 
  1. In caso di interventi  realizzati  in  assenza  di  permesso  di
costruire,  o  in  difformita'  da  esso,  ovvero   in   assenza   di
segnalazione certificata di inizio attivita'  nelle  ipotesi  di  cui
((all'articolo 23, comma 01)), o in difformita' da  essa,  fino  alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33,  comma  1,
34,  comma  1,  e  comunque  fino  all'irrogazione   delle   sanzioni
amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale  proprietario
dell'immobile,  possono  ottenere  il  permesso   in   sanatoria   se
l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento  della  realizzazione  dello  stesso,  sia  al
momento della presentazione della domanda. 
  2.  Il  rilascio  del  permesso  in  sanatoria  e'  subordinato  al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo  di  costruzione  in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuita'  a  norma  di  legge,  in
misura pari a  quella  prevista  dall'articolo  16.  Nell'ipotesi  di
intervento  realizzato  in  parziale  difformita',   l'oblazione   e'
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 
  3. Sulla richiesta di permesso  in  sanatoria  il  dirigente  o  il
responsabile  del  competente  ufficio  comunale  si  pronuncia   con
adeguata motivazione,  entro  sessanta  giorni  decorsi  i  quali  la
richiesta si intende rifiutata.