DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 05/06/2023
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3 (L) 
                Definizioni degli interventi edilizi 
               (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 
 
  1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
    a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento  e  sostituzione
delle finiture degli edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare  o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
    b) "interventi di manutenzione  straordinaria",  le  opere  e  le
modifiche  necessarie  per  rinnovare  e   sostituire   parti   anche
strutturali degli edifici, nonche'  per  realizzare  ed  integrare  i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non  alterino  la
volumetria complessiva  degli  edifici  e  non  comportino  mutamenti
urbanisticamente  rilevanti  delle  destinazioni   d'uso   implicanti
incremento del carico urbanistico. Nell'ambito  degli  interventi  di
manutenzione straordinaria sono ricompresi anche  quelli  consistenti
nel  frazionamento  o  accorpamento  delle  unita'  immobiliari   con
esecuzione  di  opere  anche  se  comportanti  la  variazione   delle
superfici  delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'  del   carico
urbanistico purche' non  sia  modificata  la  volumetria  complessiva
degli  edifici  e  si  mantenga  l'originaria  destinazione  d'  uso.
Nell'ambito  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  sono
comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente
realizzati  necessarie  per  mantenere   o   acquisire   l'agibilita'
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino
il decoro architettonico dell'edificio, purche' l'intervento  risulti
conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non  abbia
ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; 
    c) "interventi di restauro e di  risanamento  conservativo",  gli
interventi edilizi rivolti a conservare  l'organismo  edilizio  e  ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici,  formali  e  strutturali
dell'organismo  stesso,  ne  consentano  anche  il  mutamento   delle
destinazioni d'uso purche' con  tali  elementi  compatibili,  nonche'
conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai
relativi   piani   attuativi.   Tali   interventi   comprendono    il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori   e   degli
impianti richiesti  dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli
elementi estranei all'organismo edilizio; 
    d) "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",  gli  interventi
rivolti a trasformare  gli  organismi  edilizi  mediante  un  insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio  in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi  comprendono
il ripristino  o  la  sostituzione  di  alcuni  elementi  costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento  di  nuovi
elementi   ed   impianti.    Nell'ambito    degli    interventi    di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli interventi  di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi  sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e  tipologiche,
con  le  innovazioni  necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa  sull'accessibilita',
per l'istallazione di impianti tecnologici  e  per  l'efficientamento
energetico. L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei  soli  casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o  dagli  strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche  per  promuovere
interventi   di   rigenerazione   urbana.    Costituiscono    inoltre
ristrutturazione edilizia  gli  interventi  volti  al  ripristino  di
edifici,  o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,  con  riferimento  agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi  ((degli
articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142)) del medesimo  codice,
nonche', fatte salve le  previsioni  legislative  e  degli  strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in  zone
a queste assimilabili in base alla normativa  regionale  e  ai  piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,  gli
interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  e  gli  interventi  di
ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti   sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche
dell'edificio  preesistente  e  non  siano  previsti  incrementi   di
volumetria; 
    e) "interventi di nuova costruzione",  quelli  di  trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle  categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
      e.1)  la  costruzione  di  manufatti  edilizi  fuori  terra   o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli  interventi  pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6); 
      e.2) gli interventi di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria
realizzati da soggetti diversi dal comune; 
      e.3) la realizzazione di infrastrutture e  di  impianti,  anche
per  pubblici  servizi,  che  comporti  la  trasformazione   in   via
permanente di suolo inedificato; 
      e.4)  l'installazione  di  torri  e   tralicci   per   impianti
radio-ricetrasmittenti   e   di   ripetitori   per   i   servizi   di
telecomunicazione; 
      e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,
e di strutture di qualsiasi  genere,  quali  roulotte,  camper,  case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,  ambienti
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di
quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende  e  delle  unita'  abitative  mobili  con  meccanismi  di
rotazione in funzione, e  loro  pertinenze  e  accessori,  che  siano
collocate,  anche  in  via  continuativa,  in   strutture   ricettive
all'aperto per la  sosta  e  il  soggiorno  dei  turisti  previamente
autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e,  ove  previsto,
paesaggistico,  che  non  posseggano  alcun  collegamento  di  natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali  e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove
esistenti; (27) 
      e.6) gli interventi pertinenziali che le norme  tecniche  degli
strumenti urbanistici, in relazione alla  zonizzazione  e  al  pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino  come  interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la  realizzazione  di  un
volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 
      e.7) la realizzazione di depositi di merci o di  materiali,  la
realizzazione di impianti per  attivita'  produttive  all'aperto  ove
comportino l'esecuzione di  lavori  cui  consegua  la  trasformazione
permanente del suolo inedificato; 
    f)  gli  "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",  quelli
rivolti a sostituire  l'esistente  tessuto  urbanistico-edilizio  con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei  lotti,  degli  isolati  e
della rete stradale. 
  2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono  sulle  disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta
ferma la  definizione  di  restauro  prevista  dall'articolo  34  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 24
luglio 2015, n. 189 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale   dell'art.   41,   comma   4,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,
comma 1, della legge 9 agosto 2013,  n.  98  (che  ha  modificato  la
lettera e.5), comma 1, del presente articolo).