DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
vigente al 03/10/2023
Testo in vigore dal: 11-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
              (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) 
((Interventi subordinati a  segnalazione  certificata  di  inizio  di
         attivita' in alternativa al permesso di costruire)) 
 
  ((01. In alternativa  al  permesso  di  costruire,  possono  essere
realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attivita': 
    a) gli interventi di ristrutturazione  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettera c); 
    b) gli interventi di  nuova  costruzione  o  di  ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da  piani  attuativi  comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano  precise  disposizioni  plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive,  la  cui  sussistenza  sia  stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in  sede  di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli  vigenti;
qualora  i  piani   attuativi   risultino   approvati   anteriormente
all'entrata in vigore della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si  prescinde  dall'atto  di
ricognizione, purche' il progetto di costruzione  venga  accompagnato
da  apposita  relazione  tecnica   nella   quale   venga   asseverata
l'esistenza  di  piani  attuativi  con   le   caratteristiche   sopra
menzionate; 
    c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano  in  diretta
esecuzione  di  strumenti  urbanistici   generali   recanti   precise
disposizioni plano-volumetriche. 
  Gli interventi di cui alle  lettere  precedenti  sono  soggetti  al
contributo di costruzione  ai  sensi  dell'articolo  16.  Le  regioni
possono  individuare  con  legge  gli  altri  interventi  soggetti  a
segnalazione certificata di inizio attivita', diversi  da  quelli  di
cui  alle  lettere  precedenti,   assoggettati   al   contributo   di
costruzione  definendo  criteri   e   parametri   per   la   relativa
determinazione.)) 
  1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per  presentare
la ((segnalazione certificata di inizio  attivita')),  almeno  trenta
giorni  prima  dell'effettivo  inizio  dei  lavori,   presenta   allo
sportello unico la ((segnalazione)), accompagnata da una  dettagliata
relazione a firma di  un  progettista  abilitato  e  dagli  opportuni
elaborati progettuali, che asseveri la  conformita'  delle  opere  da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e  non  in  contrasto
con quelli adottati ed ai regolamenti  edilizi  vigenti,  nonche'  il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 
  1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede  l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi,  ovvero  l'esecuzione  di
verifiche  preventive,  con  la  sola  esclusione  dei  casi  in  cui
sussistano vincoli relativi  all'assetto  idrogeologico,  ambientali,
paesaggistici   o   culturali   e   degli   atti   rilasciati   dalle
amministrazioni  preposte  alla  difesa  nazionale,   alla   pubblica
sicurezza,   all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi  sono  comunque  sostituiti
dalle   autocertificazioni,   attestazioni    e    asseverazioni    o
certificazioni di tecnici abilitati  relative  alla  sussistenza  dei
requisiti e dei presupposti previsti  dalla  legge,  dagli  strumenti
urbanistici approvati  o  adottati  e  dai  regolamenti  edilizi,  da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1,  salve  le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
(29) 
  1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni,  attestazioni  e
asseverazioni nonche' dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal  caso  la  denuncia  si  considera
presentata al momento della ricezione da parte  dell'amministrazione.
PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. (29) 
  2. La ((segnalazione certificata di inizio attivita')) e' corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed  e'
sottoposta al termine massimo  di  efficacia  pari  a  tre  anni.  La
realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata
a  nuova  ((segnalazione)).  L'interessato  e'  comunque   tenuto   a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 
  3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione  di
cui al comma 1-bis, qualora l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
sottoposto ad un vincolo la cui  tutela  compete,  anche  in  via  di
delega, alla stessa amministrazione comunale, il  termine  di  trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del  relativo  atto  di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia  e'  priva  di
effetti. (29) 
  4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione  di
cui al comma 1-bis, qualora l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
sottoposto   ad   un   vincolo   la   cui    tutela    non    compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole  del  soggetto
preposto alla tutela  non  sia  allegato  alla  ((segnalazione)),  il
competente ufficio comunale convoca  una  conferenza  di  servizi  ai
sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,  14-quater,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui  al  comma  1
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole,
la ((segnalazione)) e' priva di effetti. (29) 
  5. La  sussistenza  del  titolo  e'  provata  con  la  copia  della
((segnalazione certificata di inizio attivita')) da  cui  risulti  la
data  di  ricevimento  della  ((segnalazione)),  l'elenco  di  quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del  professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 
  6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio  comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o  piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica  all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso
di  falsa  attestazione   del   professionista   abilitato,   informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine  di  appartenenza.
E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia  di  inizio
attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 
  7. Ultimato l'intervento, il progettista  o  un  tecnico  abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che  va  presentato  allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato  con  la  ((segnalazione  certificata  di  inizio
attivita')).   Contestualmente   presenta   ricevuta    dell'avvenuta
presentazione della variazione  catastale  con  seguente  alle  opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse  non  hanno  comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale  documentazione  si
applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art.13, comma 2-bis)  che
"Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni
di cui al comma 2 entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto".