DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 187

Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
Testo in vigore dal: 6-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  ed  in particolare
l'articolo  50,  il  quale  prevede  che,  con  la  procedura  di cui
all'articolo  4,  comma  5,  della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono
essere  emanate  norme  regolamentari per rivedere la produzione e la
commercializzazione  dei  prodotti alimentari conservati e non, anche
se disciplinati con legge;
  Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti
la  produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste
alimentari  di  cui  alla  legge  n. 580 del 1967 non si applicano ai
prodotti  legalmente  fabbricati e commercializzati negli altri Stati
membri  dell'Unione  europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo
sullo  spazio  economico  europeo,  introdotti e posti in vendita nel
territorio nazionale;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
20-bis,  il  quale  stabilisce,  tra  l'altro,  che  i regolamenti di
delegificazione    possono    disciplinare   anche   i   procedimenti
amministrativi  che  prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito  amministrativo  e  possono,  in tale caso, se riproducono i
predetti  obblighi,  contenere  apposite  disposizioni  di rinvio per
applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;
  Vista  la  notifica  alla  Commissione  europea effettuata ai sensi
della direttiva del Consiglio n. 98/34/CE;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nelle adunanze del 22 febbraio
1999, del 10 maggio 1999 e del 4 dicembre 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con  l'estero, di concerto con i Ministri della giustizia,
delle finanze, delle politiche agricole e forestali e della sanita';
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Farine di grano tenero
  1.  E'  denominato  "farina  di  grano tenero" il prodotto ottenuto
dalla  macinazione  e  conseguente  abburattamento  del  grano tenero
liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.
  2.  E'  denominato  "farina  integrale di grano tenero" il prodotto
ottenuto  direttamente  dalla  macinazione  del grano tenero liberato
dalle sostanze estranee e dalle impurita'.
  3.  Le  farine  di  cui  ai commi 1 e 2 destinate al commercio sono
prodotte nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

==================================================================
                    ! ! Su cento parti di sostanza secca
                    ! Umidita' !-----------------------------------
                    !massima %! Ceneri !
Tipo e denominazione! !------------------! Proteine min.
                    ! ! minimo ! massimo ! (azoto x 5,70)
--------------------!---------!--------!---------!----------------
Farina di grano
 tenero tipo 00 14,50 - 0,55 9,00
Farina di grano
 tenero tipo 0 14,50 - 0,65 11,00
Farina di grano
 tenero tipo 1 14,50 - 0,80 12,00
Farina di grano
 tenero tipo 2 14,50 - 0,95 12,00
Farina integrale
 di grano tenero 14,50 1,30 1,70 12,00
  4.  Le  disposizioni  del  comma  3  non  si  applicano alle farine
destinate ad utilizzazioni diverse dalla panificazione.
  5.  La  farina  tipo  00  puo' essere prodotta anche sotto forma di
sfarinato granulare (granito).
  6.  Nella  farina tipo 1 le ceneri non possono contenere piu' dello
0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.
  7.  E'  tollerata l'immissione al consumo di farine di grano tenero
con  tenore  di  umidita'  fino  al 15,50 per cento, a condizione che
sulla  relativa  etichetta  figuri la dicitura umidita' massima 15,50
per cento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              - L'art. 17, comma 2, della citata legge, cosi' recita:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - La    legge   22 febbraio   1994,   n.   146,   reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria  1993.".  L'art.  50 della citata legge,
          cosi' recita:
              "Art.  50  (Regolamentazione  dei  prodotti).  -  1. Il
          Governo  emana,  con uno o piu' regolamenti, norme intese a
          rivedere   e  riordinare  la  materia  della  produzione  e
          commercializzazione  dei  prodotti  alimentari conservati e
          non, anche se disciplinata con legge.
              2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la
          procedura  prevista  dall'art.  4,  comma  5,  della  legge
          9 marzo 1989, n. 86.
              3. La disciplina della produzione e commercializzazione
          dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
                a) si  conforma  ai  principi e alle norme di diritto
          comunitario   con   particolare   riferimento  alla  libera
          circolazione  delle  merci,  tenuto  conto dell'art. 36 del
          Trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
                b) tutela   gli   interessi   relativi  alla  salute,
          all'ambiente,   alla  protezione  del  consumatore  e  alla
          qualita'  dei  prodotti,  alla  sanita' degli animali e dei
          vegetali,   nel  rispetto  dei  principi  ispiratori  della
          legislazione vigente.
              4.  In  applicazione di quanto stabilito al comma 1, le
          disposizioni  vigenti in contrasto con la norma generale di
          cui  alla  lettera  a)  del comma 3 saranno abrogate oppure
          modificate  o sostituite in attuazione della norma generale
          di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
              5.  I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a
          decreti  ministeriali,  da  adottare ai sensi dell'art. 17,
          commi  3  e  4,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, la
          emanazione di regole tecniche.".
              - La  legge  9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          comunitario  e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
          comunitari".  L'art.  4, comma 5, della citata legge, cosi'
          recita:
              "5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le
          procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o   del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie  da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della legge comunitaria. In questa
          ipotesi  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve essere
          espresso  entro  quaranta  giorni  dalla richiesta. Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere.".
              - La legge 4 luglio 1967, n. 580, reca: "Disciplina per
          la  lavorazione  e  commercio dei cereali, degli sfarinati,
          del pane e delle paste alimentari".
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
          "Attuazione   delle   direttive   89/395/CEE  e  89/396/CEE
          concernenti   l'etichettatura,   la   presentazione   e  la
          pubblicita' dei prodotti alimentari".
              - Il  decreto  del  Ministro  della Sanita' 27 febbraio
          1996,  n. 209, reca: "Regolamento concernente la disciplina
          degli  additivi  alimentari consentiti nella preparazione e
          per   la   conservazione   delle   sostanze  alimentari  in
          attuazione   delle  direttive  numeri  94/34/CE,  94/35/CE,
          94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE.
              - Il  decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca:
          "Attuazione  delle  direttive  numeri  93/43/CEE  e 96/3/CE
          concernenti l'igiene dei prodotti alimenari".
              - La  legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  (legge  comunitaria
          1995-1997)".
              - L'art. 48 della citata legge, cosi' recita:
              "Art.  48  (Prodotti  alimentari). - 1. Le disposizioni
          concernenti    gli    ingredienti,    la   composizione   e
          l'etichettatura  dei prodotti alimentari, di cui alla legge
          4 luglio  1967, n. 580 sulla lavorazione e il commercio dei
          cereali,   degli   sfarinati,   del   pane  e  delle  paste
          alimentari,   non   si  applicano  ai  prodotti  alimentari
          legalmente  fabbricati e commercializzati negli altri Stati
          membri  dell'Unione  europea o negli altri Paesi contraenti
          l'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo,  introdotti e
          posti in vendita nel territorio nazionale.
              2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comina 1 deve
          essere  conforme alle disposizioni previste dalla direttiva
          79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.
              3.  I  prodotti  alimentari che contengano in qualunque
          forma  organismi  manipolati  geneticamente  o loro parti o
          derivati   devono   essere   chiaramente   individuati  dal
          consumatore  attraverso  l'etichettatura che deve riportare
          in  maniera  ben  leggibile  l'indicazione  che il prodotto
          alimentare  contiene  organismi  geneticamente modificati o
          loro parti o derivati.".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa".
          L'art. 20-bis della citata legge, cosi' recita:
              "Art.  20-bis.  -  1.  I regolamenti di delegificazione
          possono  disciplinare  anche  i procedimenti amministrativi
          che   prevedono  obblighi  la  cui  violazione  costituisce
          illecito   amministrativo   e   possono,   in   tale  caso,
          alternativamente:
                a) eliminare  detti  obblighi,  ritenuti  superflui o
          inadeguati    alle    esigenze   di   semplificazione   del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa;
                b) riprodurre  i  predetti obblighi; in tale ipotesi,
          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
          si  applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti norme
          delegificate,   secondo  apposite  disposizioni  di  rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione.".
              - La direttiva 98/34/CE e' pubblicata in GUCE L 204 del
          21 luglio 1998.