DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 10/06/2023
Testo in vigore dal: 27-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 46 (R) 
             Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
 
  1.   Sono   comprovati   con   dichiarazioni,   anche   contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita'  personali  e
fatti: 
    a) data e il luogo di nascita; 
    b) residenza; 
    c) cittadinanza; 
    d) godimento dei diritti civili e politici; 
    e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
    f) stato di famiglia; 
    g) esistenza in vita; 
    h) nascita del figlio, decesso  del  coniuge,  dell'ascendente  o
discendente; 
    i)  iscrizione  in  albi,  in   elenchi   tenuti   da   pubbliche
amministrazioni; 
    l) appartenenza a ordini professionali; 
    m) titolo di studio, esami sostenuti; 
    n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di  qualificazione
tecnica; 
    o)  situazione  reddituale  o  economica  anche  ai  fini   della
concessione  dei  benefici  di  qualsiasi  tipo  previsti  da   leggi
speciali; 
    p)  assolvimento   di   specifici   obblighi   contributivi   con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
    q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA  e  di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; 
    r) stato di disoccupazione; 
    s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
    t) qualita' di studente; 
    u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone  fisiche  o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
    v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni  sociali   di
qualsiasi tipo; 
    z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli  obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare  dello
stato di servizio; 
    aa) di non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di  decisioni  civili  e  di
provvedimenti amministrativi iscritti nel  casellario  giudiziale  ai
sensi della vigente normativa; 
    bb)  di  non  essere  a  conoscenza  di   essere   sottoposto   a
procedimenti penali; 
    bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario  di  provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
    cc) qualita' di vivenza a carico; 
    dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato  contenuti
nei registri dello stato civile; 
    ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato. (R) (3)((21)) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313  ha  disposto  (con  l'art.  55,
comma 1) che le presenti modifiche  hanno  effetto  a  decorrere  dal
quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di  pubblicazione  del
suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25  febbraio  2016,  n.
21, nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31  agosto  1999,  n.
394, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che le  disposizioni
del presente articolo hanno efficacia dal 31 dicembre 2016.