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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  18-11-1999 al: 24-2-2005
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Art. 11

Rilascio del pennesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità all'Azione Comune 97/11/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle Finanze, sono determinate le modalità di comunicazione in via telematica dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice penale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari.
3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 42.