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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 70

Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-1999
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  6-4-1999

Art. 2

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende:
a) per "lavoro a distanza" l'attività di telelavoro svolta in conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) per "telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce;
c) per "sede di lavoro" quella dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda nelle note all'art. 1.