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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1996, n. 194

Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/4/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visto l'art. 114 di detto decreto legislativo, ai sensi del quale deve provvedersi con regolamento all'approvazione della modulistica relativa agli strumenti e documenti contabili;
Acquisito il parere della Corte dei conti reso dalle sezioni riunite nell'adunanza del 9 giugno 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;
Ritenuto di recepire le relative osservazioni salvo per quanto concerne:
la richiesta di riordino dei servizi a carattere produttivo non istituzionali affidati ad altri soggetti, in quanto la gestione di tali servizi è estranea ai bilanci degli enti locali e l'inserimento della stessa in detti bilanci contrasterebbe con l'autonomia degli enti; infatti, l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo demanda al regolamento di contabilità degli enti la possibilità di prevedere la conoscenza consolidata di tutte le gestioni;
la strutturazione dei modelli contabili al fine di evidenziare l'utilizzo dei fondi regionali da parte degli enti locali per le funzioni ad essi delegate dalle regioni, in quanto ciò comporterebbe la duplicazione di iscrizione dei relativi stanziamenti e dei conseguenti atti di gestione. Peraltro, le esigenze del controllo sono comunque soddisfatte con l'apposito quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione. Un medesimo quadro analitico è inserito nel conto del bilancio;
la puntuale indicazione nelle spese in conto capitale dei seguenti interventi: l'intervento "commessa di appalto, fornitura o concessione", in quanto ricompreso nell'intervento "acquisizione di beni immobili"; l'intervento "interessi", sia per garantire il rispetto del principio del pareggio economico, sia perché il suo inserimento renderebbe il sistema contabile degli enti locali non uniforme a quello del restante apparato pubblico, dove il fattore interessi è generalmente ricompreso nelle spese correnti, con pregiudizio delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici; l'intervento "revisione prezzi", in quanto tale fattore rappresenta un aspetto particolare della gestione, conoscibile solo successivamente all'atto della programmazione. Per contro, è stata necessaria la conservazione dell'intervento "oneri straordinari della gestione corrente", in quanto tale fattore produttivo trova una esatta corrispondenza nei componenti negativi del conto economico;
l'analisi dei programmi per interventi, suggerita per la relazione previsionale e programmatica, in quanto la stessa è già contenuta nel bilancio pluriennale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla

proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

Approvazione di modelli e schemi contabili
1. Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente regolamento e facenti parte dello stesso:
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
c)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
f)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
g)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
h)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
i)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
l)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
m)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
n)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
o)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
p)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
q)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
r)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
s)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
t)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
u)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
v)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
;
z) il modello n. 21, relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
aa) il modello n. 22, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
bb) il modello n. 23, relativo al conto della gestione dell'economo delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
cc) il modello n. 24, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
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4. Nel bilancio di previsione annuale e nel conto del bilancio va indicata, per ciascuna unità elementare del bilancio, l'eventuale rilevanza ai fini dell'IVA.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126))
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