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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995, n. 417

Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-10-1995
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Testo in vigore dal:  20-10-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, adeguandolo ai nuovi tempi e alle modificate esigenze dell'utenza;
Visto il parere espresso dal comitato di settore per i beni librari del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nella seduta del 22 febbraio 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Biblioteche pubbliche statali
1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dal Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, e sono così ripartite per regione:
Piemonte:
Torino: Biblioteca nazionale universitaria;
Torino: Biblioteca reale.
Lombardia:
Milano: Biblioteca nazionale Braidense;
Cremona: Biblioteca statale;
Pavia: Biblioteca universitaria.
Liguria:
Genova: Biblioteca universitaria.
Veneto:
Venezia: Biblioteca nazionale Marciana;
Padova: Biblioteca universitaria.
Friuli-Venezia Giulia:
Trieste: Biblioteca statale;
Gorizia: Biblioteca statale Isontina.
Emilia-Romagna:
Bologna: Biblioteca universitaria;
Modena: Biblioteca Estense universitaria;
Parma: Biblioteca Palatina (con annessa sezione musicale).
Toscana:
Firenze: Biblioteca nazionale centrale;
Firenze: Biblioteca Marucelliana;
Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana;
Firenze: Biblioteca Riccardiana;
Lucca: Biblioteca statale;
Pisa: Biblioteca universitaria.
Marche:
Macerata: sezione staccata Biblioteca nazionale di Napoli.
Lazio:
Roma: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II;
Roma: Biblioteca Angelica;
Roma: Biblioteca Casanatense;
Roma: Biblioteca di archeologia e storia dell'arte;
Roma: Biblioteca di storia moderna e contemporanea;
Roma: Biblioteca medica statale;
Roma: Biblioteca statale Baldini;
Roma: Biblioteca universitaria Alessandrina;
Roma: Biblioteca Vallicelliana.
Campania:
Napoli: Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III;
Napoli: Biblioteca universitaria.
Puglia:
Bari: Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti Volpi.
Basilicata:
Potenza: Biblioteca nazionale.
Calabria:
Cosenza: Biblioteca nazionale.
Sardegna:
Cagliari: Biblioteca universitaria;
Sassari: Biblioteca universitaria.
2. Sono biblioteche pubbliche statali anche le biblioteche annesse ai seguenti monumenti nazionali:
Veneto:
Padova, Abbazia di S. Giustina;
Teolo (Padova), Abbazia di Praglia.
Lazio:
Cassino (Frosinone), Abbazia di Montecassino;
Collepardo (Frosinone), Certosa di Trisulti;
Farfa (Rieti), Abbazia di Farfa;
Grottaferrata (Roma), Abbazia di S. Nilo;
Subiaco (Roma), Monastero di S. Scolastica;
Veroli (Frosinone), Abbazia di Casamari.
Campania:
Cava dei Tirreni (Salerno), Badia di Cava;
Mercogliano (Avellino), Abbazia di Montevergine;
Napoli, Oratorio dei Gerolamini.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti
- La legge 31 gennaio 1926, n. 100, recante "Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1926, n. 25, recita agli articoli 1 e 2;
"Art. 1. - Sono emanate con reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare:
1 l'esecuzione delle leggi;
2 l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo;
3 l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli enti ed istituti pubblici, eccettuati i comuni, le province, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le università e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge.
Resta ferma la necessità dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili".
Art. 2. - L'approvazione dei contratti stipulati dallo Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, è data con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere dei consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato".
- Il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, reca "Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana".
- Il D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, reca "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico sulle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- La legge 12 gennaio 1991, n. 13, reca "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del Presidente della Repubblica".
- Il D.L. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 reca: "Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali".
- La legge 14 gennaio 1993, n. 4, oltre a convertire in legge il D.L. n. 433/1992 di cui sopra, contiene anche disposizioni in materia di biblioteche statali di archivi di Stato.