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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1993, n. 378

Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1996)
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  12-10-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità appli- cative del risanamento di enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 giugno 1993 e nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Elementi identificativi dello stato di dissesto
1. Si ha stato di dissesto, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, quando l'ente è nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero nei confronti dell'ente vi siano crediti liquidi ed esigibili che non trovino valida copertura finanziaria, a norma di legge, con mezzi di finanziamento autonomi dell'ente senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. Si ha stato di dissesto anche quando è stato già fatto ricorso alle procedure previste dall'art. 24 del decreto-legge n. 66 del 1989, senza ottenere la re- ale estinzione dei debiti.
2. Il mancato assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili può risultare dall'impossibilità per l'ente, pur riducendo tutte le spese relative a servizi non indispensabili, di assicurare il pareggio economico del bilancio di competenza, a causa di elementi strutturali non eliminabili se non con il ricorso alla procedura di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi oggi trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 7 dell'art. 21 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica) è così formulato: "7. Le disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo".
- L'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve promunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinato le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti mèinisteriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) è il seguente:
"Art. 25 (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi). - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano ri risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.
2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.
3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amèministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:
a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;
b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:
1) il provento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;
2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;
3) le entrate una tantum;
4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.
4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera b) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.
5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della lgestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di apartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere essere eliminata o ridotta ogni revisione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le prescrizioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.
6. Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente Intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo.
Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.
7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.
8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.
9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del pi- ano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della sitazione debitoria pregressa.
10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.
11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.
12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.
13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente.
Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario ad acta. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.
14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.
15. È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.
16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza lo- cale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.
18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonché al presente articolo".
- Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 8/1993 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 68/1993, è il seguente:
"Art. 21 (Risanamento finanziario degli enti locali dissestati). - 1. La deliberazione di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'art. 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalità previste all'art. 1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo art. 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato art. 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonché di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.
3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del pi- ano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale - il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) - è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato art. 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.
4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989.
La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma è formata dall'ente lo- cale tenendo conto dell'anzianità di servizio presso l'ente, a parità di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parità dell'anzianità anagrafica. La graduatoria è trasmessa per il tramite della Commissione centrale per gli organici degli enti locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.
5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.
6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta commissione di ricerca, che non può superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990.
7. Le disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.
8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti già avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorità, le graduatorie del personale in mobilità già compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.
9. (Soppresso dalla legge di conversione).
9-bis. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma".
- Il testo dell'art. 24 del citato D.L. n. 66/1989, convertito con modificazioni, nella legge n. 144/1989, è il seguente:
"Art. 24 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio). - 1.
Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.
2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni, siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.
3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.
4. Nel caso i cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'art. 1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.
5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.
6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.
7. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.
8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.
9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel pi- ano:
a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;
b) (soppressa)".