stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
nascondi
vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-12-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 118


(Segnali di limitazioni alle dimensioni
e alla massa dei veicoli)
1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono:
a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A . METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del codice;
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A . METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza
((dei veicoli))
definita dall'articolo 61 del codice;
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A .METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla lunghezza
((dei veicoli))
definita dall'articolo 61 del codice;
d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A . TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente;
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A . TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse più caricato è inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del codice.
2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso
((...))
.
3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.