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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1992, n. 246

Regolamento recante norme per la liquidazione delle pensioni dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/04/1992
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  10-4-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
Visto l'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, che autorizza a modificare o integrare le disposizioni del decreto stesso con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 1 della legge di delegazione 7 agosto 1985, n. 428, in materia di procedure di ordinazione e pagamento delle pensioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197, recante norme per la ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti;
Visto il primo comma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992 in parziale difformità dal predetto parere per quanto concerne la integrazione del regolamento con una clausola di salvaguardia delle competenze degli uffici periferici dell'Amministrazione del tesoro, ritenuta necessaria per esigenze di certezza del procedimento;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza riguardanti il personale dipendente della Cassa depositi e prestiti sono disposte con unico atto del direttore generale della Cassa medesima, secondo le modalità stabilite dai primi due commi dell'art. 155 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138.
2. L'atto di cui al comma 1 è trasmesso, entro il termine fissato dal terzo comma dell'art. 155 dinanzi citato alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro, che provvede agli adempimenti di cui ai successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo.
3. Alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro sono pure trasmessi gli atti relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza riguardanti il personale della Cassa depositi e prestiti, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, ai fini del riscontro di legittimità previsto dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento di detta Corte, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 138/1986 (Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni) è il seguente: "1. Le disposizioni contenute nel presente decreto riguardanti le procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428".
Il testo dell'art. 1 della legge n. 428/1985 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti), soprarichiamato, è il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo). - Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.
Tali norme devono ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;
b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresì, in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilità amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;
c) adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;
d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;
e) prevedere, in conformità ai princìpi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno ema- nate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.
Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici di cui al successivo art. 7, per definire le specifiche responsabilità amministrative:
a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonché del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio;
b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- L'art. 155 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, come sostituito dall'art. 5 del D.P.R. n. 138/1986, è così formulato:
"Art. 155 (Cessazione dal servizio per limiti di età).
- La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto.
Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilità della pensione, le generalità del coniuge e dei figli minorenni.
Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età.
Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del Tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione.
La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione.
La direzione provinciale del Tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è cosegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.
Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, è autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162".
- L'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214/1934, nella formulazione vigente, così recita:
"Art. 18. - Sono presentati alla Corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a lire 4 milioni 800.000 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un importo superiore a lire 2 milioni 400.000 quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato.
Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennità di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimità, accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.
Sono anche sottoposti al riscontro di legittimità i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.
L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, è insindacabile in sede di riscontro di legittimità".