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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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vigente al 14/08/2015
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Testo in vigore dal:  23-6-1989 al: 14-8-2015
(Regolamento - art. 8)
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Art. 8.
Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica
1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.