DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
vigente al 04/01/2019
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2015
(Regolamento - art. 7)
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
                   (( (Iscrizioni anagrafiche).)) 
 
  ((1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione  residente  viene
effettuata: 
    a) per nascita, presso il comune  di  residenza  dei  genitori  o
presso  il  comune  di  residenza  della  madre  qualora  i  genitori
risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti  i
genitori, nel comune ove e' residente la persona o la convivenza  cui
il nato e' stato affidato; 
    b) per esistenza giudizialmente dichiarata; 
    c)  per  trasferimento  di   residenza   dall'estero   dichiarato
dall'interessato non iscritto, oppure  accertato  secondo  quanto  e'
disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente  regolamento,  anche
tenuto conto delle particolari  disposizioni  relative  alle  persone
senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24
dicembre  1954,  n.  1228,  nonche'  per   mancanza   di   precedente
iscrizione. 
  2.  Per  le  persone  gia'   cancellate   per   irreperibilita'   e
successivamente  ricomparse  devesi  procedere  a  nuova   iscrizione
anagrafica. 
  3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di  rinnovare
all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione  di  dimora  abituale  nel
comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo  del  permesso
di soggiorno,  corredata  dal  permesso  medesimo  e,  comunque,  non
decadono dall'iscrizione  nella  fase  di  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo
della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato  entro  sessanta
giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di  anagrafe
aggiornera'   la   scheda   anagrafica   dello   straniero,   dandone
comunicazione al questore. 
  4. Il registro di cui all'articolo 2, comma quinto, della legge  24
dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero  dell'interno  presso
la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale
registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.))