DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
vigente al 04/01/2019
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Testo in vigore dal: 15-8-2015
(Regolamento - art. 19)
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19. 
                        Accertamenti richiesti 
                      dall'ufficiale di anagrafe 
  1. Gli uffici di cui  all'art.  4,  comma  terzo,  della  legge  24
dicembre 1954, n.  1228,  sono  tenuti  a  fornire  all'ufficiale  di
anagrafe  le  notizie  da  esso  richieste  per  la  regolare  tenuta
dell'anagrafe della popolazione residente. 
  2. L'ufficiale di anagrafe e' tenuto a  verificare  la  sussistenza
del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione  ((o
la mutazione)) anagrafica. Gli accertamenti devono  essere  svolti  a
mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale  o  di  altro
personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando
un    modello    conforme    all'apposito    esemplare    predisposto
dall'((Istituto nazionale di statistica)). 
  3. Ove nel corso degli accertamenti  emergano  discordanze  con  la
dichiarazione resa ((...)), l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e'
emerso alla competente autorita' di pubblica sicurezza.