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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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vigente al 04/01/2019
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Testo in vigore dal:  15-8-2015
(Regolamento - art. 19)
aggiornamenti all'articolo

Art. 19.
Accertamenti richiesti
dall'ufficiale di anagrafe
1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.
2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione
((o la mutazione))
anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'
((Istituto nazionale di statistica))
.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa
((...))
, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.