DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
vigente al 04/01/2019
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Testo in vigore dal: 15-8-2015
(Regolamento - art. 18-bis)
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 18-bis 
((  (Accertamenti  sulle  dichiarazioni  rese  e   ripristino   delle
                posizioni anagrafiche precedenti). )) 
 
  ((1. L'ufficiale  d'anagrafe,  entro  quarantacinque  giorni  dalla
ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo  13,  comma
1, lettere  a),  b)  e  c),  accerta  la  effettiva  sussistenza  dei
requisiti previsti dalla legislazione vigente per  la  registrazione.
Se entro tale termine  l'ufficiale  d'anagrafe,  tenuto  anche  conto
degli  esiti  degli  eventuali  accertamenti  svolti  dal  comune  di
provenienza,  non  invia  all'interessato  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 10-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  quanto
dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto  in  essere
alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo
20 della legge citata. 
  2. Qualora a seguito degli accertamenti  di  cui  al  comma  1  sia
effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge  7
agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate
o sia decorso inutilmente  il  termine  per  la  presentazione  delle
stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione
anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o  della
mutazione registrata, a decorrere dalla data  della  ricezione  della
dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).))