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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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vigente al 04/01/2019
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Testo in vigore dal:  23-6-1989
(Regolamento - art. 15)

Art. 15.
Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti 1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.