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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
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Testo in vigore dal:  29-6-2003
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Art. 629

Condanne soggette a revisione
1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna
((o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, ))
o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.