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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1986, n. 28

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1994)
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vigente al 12/12/2024
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Testo in vigore dal:  4-3-1986

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 gennaio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:
E approvato l'annesso regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1986

Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 8

Note alle premesse del decreto:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo del primo comma dell'art. 8 del regio decreto n. 2440/1923 v. nella nota all'art. 1, del regolamento.
- Il D. Legisl. n. 642/1948 reca provvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
- La legge n. 186/1982 reca l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.