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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 336

Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2000)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  25-6-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, all'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Disposizioni generali


Gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, delle assistenti, degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono inquadrati nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.
Gli inquadramenti sono disposti con le modalità di cui all'art. 38 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti hanno effetto giuridico ed economico dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.