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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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vigente al 18/04/2024
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  • DISPOSIZIONI GENERALI
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  • 16
  • COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO
    IN GENERE NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITÀ DELLO STESSO.
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  • DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETÀ LATERALI DALLA SEDE
    FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITÙ E
    DELL'ATTIVITÀ DI TERZI IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
    DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO
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  • 63
  • SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI PASSAGGI
    A LIVELLO E PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI
  • 64
  • 65
  • 66
  • UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN
    CASO DI MOBILITAZIONE DELLE FORZE ARMATE E DI GUERRA
  • 67
  • INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI CADAVERI RINVENUTI
    SULLA SEDE FERROVIARIA
    E PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE IN CASO DI INCIDENTE
  • 68
  • 69
  • 70
  • ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
    RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI.
    APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI

    Capo I
    GENERALITÀ
  • 71
  • PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI DIRETTORI DI ESERCIZIO DELLE FERROVIE
    IN CONCESSIONE
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE NORME REGOLAMENTARI
    E DI DISPOSIZIONI INTERNE

    Capo I
    DISPOSIZIONI COMUNI
  • 95
  • DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE IN CONCESSIONE
  • 100
  • 101
  • 102
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 103
  • 104
Testo in vigore dal:  30-11-1980

Art. 52


Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi,
muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza
massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.