stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1975, n. 854

Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-3-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali;
Visto l'art. 2, penultimo comma, della legge stessa, che delega il Governo ad emanare norme aventi valore di legge per la disciplina delle attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità, nonché per le consequenziali modifiche delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e per l'integrazione degli organici dei ruoli del personale civile di detta amministrazione in corrispondenza ai servizi anzidetti;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui al terzo comma del citato art. 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

concertata proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'Amministrazione dell'interno provvede, in attuazione del comma secondo, lettera c), dell'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, come modificato dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5:
a) ad esercitare la vigilanza, ai fini di assicurarne l'integrità e la riservatezza, sui documenti che costituiscono eccezione alla consultabilità ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
b) ad autorizzare, nei casi e con le procedure previste dalle disposizioni vigenti, la consultazione degli atti di cui alla precedente lettera a);
c) a svolgere i compiti di vigilanza previsti dal titolo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sui documenti che rientrano nella categoria riservata prevista dall'art. 21 del decreto medesimo, che si trovano a qualsiasi titolo in possesso di enti pubblici e di privati.