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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2024)
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vigente al 13/05/2025
Testo in vigore dal:  7-6-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 57

(Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi).
1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
((97))
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

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AGGIORNAMENTO (97)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile - 31 maggio 2018, n. 114 (in G.U. 1ª s.s. 6/6/2018, n. 23), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile".