stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
nascondi
vigente al 18/11/2020
Testo in vigore dal:  30-6-2009 al: 29-11-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

(Interessi per ritardata iscrizione a ruolo).


Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo. (3) (8) (26) (36) (41) (61a)
((75a))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati dal 2,50 al 5 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal 2,50% al 5% dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella misura del sei per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (36)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (41)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (61a)

Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data".
---------------
AGGIORNAMENTO (75a)

Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data".