DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 25-bis. 
(Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di 
agenzia,  di  mediazione,  di  rappresentanza  di  commercio   e   di
                      procacciamento di affari) 
 
  I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo  23,  escluse  le
imprese  agricole,  i  quali   corrispondono   provvigioni   comunque
denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti  a  rapporti
di commissione, di  agenzia,  di  mediazione,  di  rappresentanza  di
commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto  del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta  sul  reddito
delle persone  fisiche  o  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota
della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo
11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. 
  La ritenuta e' commisurata al cinquanta  per  cento  dell'ammontare
delle  provvigioni  indicate  nel  primo  comma.  Se  i   percipienti
dichiarano  ai  loro   committenti,   preponenti   o   mandanti   che
nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via  continuativa
dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta  e'  commisurata  al
venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni. 
  La ritenuta di cui ai commi precedenti e'  scomputata  dall'imposta
relativa al periodo di imposta di competenza, purche' gia' operata al
momento  della  presentazione  della  dichiarazione  annuale  ((,  o,
alternativamente, dall'imposta relativa al  periodo  di  imposta  nel
quale  e'  stata  operata)).  Qualora   la   ritenuta   sia   operata
successivamente, la stessa e'  scomputata  dall'imposta  relativa  al
periodo di imposta in cui e' stata effettuata. 
  Se  le  provvigioni,   per   disposizioni   normative   o   accordi
contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme
riscosse, i percipienti  sono  tenuti  a  rimettere  ai  committenti,
preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini
del computo dei termini per  il  relativo  versamento  da  parte  dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera  operata
nel mese successivo  a  quello  in  cui  le  provvigioni  sono  state
trattenute dai percipienti.  I  committenti,  preponenti  o  mandanti
possono  tener  conto  di  eventuali  errori   nella   determinazione
dell'importo  della  ritenuta  anche  in  occasione   di   successivi
versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello  in
cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. 
  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  non  si  applicano   alle
provvigioni  percepite  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  dai
rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti
di persone, dai soggetti che esercitano attivita' di distribuzione di
pellicole cinematografiche, dagli  agenti  di  assicurazione  per  le
prestazioni rese direttamente  alle  imprese  di  assicurazione,  dai
mediatori di assicurazione per i loro  rapporti  con  le  imprese  di
assicurazione  e  con  gli   agenti   generali   delle   imprese   di
assicurazione pubbliche o loro controllate  che  rendono  prestazioni
direttamente alle imprese di assicurazione  in  regime  di  reciproca
esclusiva; dalle aziende ed istituti  di  credito  e  dalle  societa'
finanziarie e  di  locazione  finanziaria  per  le  prestazioni  rese
nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di compravendita  di
titoli e valute nonche' di raccolta e di finanziamento, dagli agenti,
raccomandatari  e  mediatori  marittimi  e  aerei,  dagli  agenti   e
commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse  rese
direttamente, dai mediatori e rappresentanti di  produttori  agricoli
ed  ittici  e  di  imprese  esercenti   la   pesca   marittima,   dai
commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli,  ittici  e
di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative tra imprese agricole,
commerciali ed artigiane non aventi finalita' di lucro. 
  Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite  a  domicilio
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
la ritenuta  e'  applicata  a  titolo  d'imposta  ed  e'  commisurata
all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento  a
titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia  si  applicano  le
disposizioni indicate nei commi che precedono. 
  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
determinati i criteri, i termini e le modalita' per la  presentazione
della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalita' devono
prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata
della predetta  dichiarazione.  La  dichiarazione  non  potra'  avere
limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
dei  requisiti  da  parte   del   contribuente.   L'omissione   della
comunicazione relativa alle variazioni che comportano il  venir  meno
delle predette  condizioni  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, e successive modificazioni. 
  Le disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche  alle
provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.