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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1973, n. 478

Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2016)
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vigente al 25/06/2012
Testo in vigore dal:  31-8-1973 al: 7-10-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, Decreta:

Art. 1



È costituito, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e patrimoniale, con sede in Roma.
L'istituto, sulla base delle direttive ed in relazione alle richieste formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvede:
a) all'approntamento di studi, ricerche e dati necessari per la programmazione nazionale e il coordinamento del settore, ivi compreso lo studio delle professioni e dei mutamenti della struttura professionale, anche in relazione alle funzioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
b) a studi e previsioni concernenti i fabbisogni di formazione professionale;
c) a formulare proposte per la predisposizione e l'assistenza tecnica di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale quando sopravvengano ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o quando trattasi di attività artistiche o di alla specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito di una singola regione;
d) a formulare proposte per lo svolgimento di corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale dei lavoratori, ivi compresa la sperimentazione di iniziative pilota;
e) a svolgere, presso sedi opportunamente prescelte, corsi di cui alla precedente lettera d) che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dopo aver sentito le regioni interessate, abbia direttamente promosso o, su proposta dell'istituto, autorizzato;
f) ad operare, previa approvazione delle relative proposte da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'assistenza tecnica alle regioni che ne facciano richiesta al Ministero stesso;
g) ad ogni altra attività di studio e di ricerca affidatagli dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.