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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1972, n. 988

Stazzatura di alcuni spazi chiusi al disopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico.

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Testo in vigore dal:  19-8-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale del 27 gennaio 1916, n. 202, che approva il regolamento per la stazzatura delle navi;
Vista la risoluzione A.48 (III), adottata il 18 ottobre 1963 dall'assemblea dell'I.M.C.O., sulla stazzatura degli spazi del ponte di riparo e di altri spazi delle navi mercantili, distribuita ai Governi degli Stati membri con nota verbale del segretario generale di quella organizzazione TI/A/1.02 (NVI) del 18 dicembre 1963;
Vista la nota verbale T1/A/1.02 (NV2) del 22 maggio 1964, con la quale il segretario generale dell'I.M.C.O. ha trasmesso ai Governi degli Stati membri, ai fini della applicazione della predetta risoluzione, il testo approvato dal comitato della sicurezza marittima il 20 aprile 1964, contenente alcune definizioni, nonché la tavola di calcolo della marca di stazza, la forma e la posizione di essa;
Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1



Sono esclusi dalla stazza lorda della nave i volumi dei seguenti locali chiusi, soprastanti al ponte superiore, purché di dimensioni adeguate, adatti ed effettivamente adibiti all'uso indicato:
a) i locali occupati dai macchinari per il servizio e la sicurezza della nave (argani, verricelli, servomotore, bombole CO2 ,
pompe d'incendio di sentina e di zavorra, ecc.) purché, se trattasi di ponte, queste non siano connesse alle motrici principali o alle pompe principali.
Non fanno parte di tale categoria i macchinari speciali relativi al servizio commerciale della nave e gli ausiliari dell'apparato motore;
b) la timoneria ed i locali occupati dalla girobussola, radar, scandaglio sonoro ed in genere da apparecchiature di governo, nonché il casotto per i fanali di linea e di posizione;
c) i locali delle cucine e quelli occupati dalle impastatrici, forni distillatori, apparecchi frigoriferi, lavastoviglie, laboratori e depositi di attrezzature di cucina, e di tavola, sia per i passeggeri che per l'equipaggio, escluse le cambuse ed i depositi viveri.
In caso di uso promiscuo sarà esclusa solo la parte del locale realmente adibita ai servizi sopraelencati;
d) i locali igienici (anche se contenenti bagno) e le lavanderie per l'equipaggio, i locali igienici per i passeggeri (limitatamente all'ingombro delle latrine ed orinatoi); nonché i locali occupati dagli apparecchi di disinfezione sia per l'equipaggio che per i passeggeri;
e) i locali della batteria e del generatore di emergenza, o della calderina se adibita a servizio di coperta, purché questa non fornisca il vapore alle macchine e alle pompe principali o ai mezzi di carico;.
f) gli spazi compresi nei duomi e negli osteriggi e loro prolungamenti, le maniche a vento e le condotte verticali di ventilazione, gli spazi destinati a dare aria e luce a qualsiasi locale non dell'apparato motore;
g) gli spazi per dare aria e luce all'apparato motore, misurati al netto di casse o di altri locali chiusi, anche se contenenti tubolature, paranchi e silenziatori, ma non parti integranti dell'apparato motore, economizzatori, deareatori, ecc.
Il Ministero della marina mercantile, a richiesta dell'armatore, può autorizzare, sempre che ritenga giustificati i motivi della richiesta, che gli spazi destinati a dare aria e luce ai locali dell'apparato motore siano parzialmente, o totalmente, inclusi nella stazza lorda, considerando come lunghezza limite quella dell'apertura del ponte e come larghezza limite la metà della massima larghezza interna della nave;
h) il volume delle boccaporte di accesso e gli spazi privi di ponte sottostanti alla loro copertura, quando servono locali esclusi dalla stazza lorda o quando siano interamente occupati da scale che servono locali sottostanti il ponte superiore;
i) il volume totale delle boccaporte da carico, sovrastanti i locali chiusi più elevati, è escluso dalla stazza lorda della nave fino al massimo del mezzo per cento del resto della stazza lorda.
Quando il volume totale superi il mezzo per cento della stazza lorda, si aggiunge tale eccedenza agli altri volumi formanti la stazza lorda;
l) i locali adibiti al trasporto di carichi secchi, o veicoli, che, se muniti delle aperture definite dall'articolo XIII delle istruzioni approvate con decreto ministeriale 25 luglio 1918, modificato con decreto ministeriale 3 aprile 1938, sarebbero esclusi.