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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
Testo in vigore dal:  1-2-1979
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Operazioni imponibili
((L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate))
.
((26a))
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AGGIORNAMENTO (4a)

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di servizi effettuate, a decorrere dal 1 settembre 1974, nei confronti di chiunque nell'esercizio di arti e professioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto".
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AGGIORNAMENTO (26a)

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.