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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 1197

Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concernente l'abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

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vigente al 05/02/2020
Testo in vigore dal:  12-12-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per il tesoro, per la grazia e giustizia, e per la sanità; Decreta:

Art. 1


Coloro che, essendo in possesso dell'abilitazione provvisoria, aspirino ad ottenere l'abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario e dottore commercialista, dovranno rivolgerne domanda al presidente della Commissione istituita ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, presso l'Università o l'Istituto superiore che rilasciò l'abilitazione provvisoria, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 9, comma ottavo, della legge citata.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare, sotto la sua responsabilità:
a) il suo domicilio o recapito;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la data di conseguimento del titolo accademico in base al quale ottenne l'abilitazione provvisoria o il titolo accademico estero e il relativo provvedimento di convalida, quando l'abilitazione gli sia stata concessa in base a titolo di studio estero.
Alla domanda dovranno essere uniti:
a) il certificato di iscrizione all'albo professionale.
In tale documento dovrà essere dichiarato se e per quale periodo e quali motivi ci siano state interruzioni nella appartenenza all'albo e, altresì, se e quali sanzioni disciplinari siano state eventualmente irrogate all'iscritto;
b) i titoli e i documenti attestanti l'attività esercitata, dal richiedente nel campo della professione, sia quale libero professionista che alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche o Enti o persone private.