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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/2025)
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Testo in vigore dal:  4-5-1999
(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 18)
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Art. 18.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7)


Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi
((quarantacinque))
giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.
Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.
Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.
Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.
La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.