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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2022)
Testo in vigore dal:  2-10-1957

Art. 39



Ai fini dell'applicazione degli articoli 12 e 13, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.