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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/2015)
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Testo in vigore dal:  6-5-1952
(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 35)

Art. 35.
(Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi)


L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'articolo 9, previa autorizzazione dell'autorità cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.