DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2023, n. 89

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (23G00099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2023
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Testo in vigore dal: 30-7-2023
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»  e,  in  particolare,
l'articolo 64, comma 6-ter; 
  Vista  la  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e,  in  particolare,
l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e,  in
particolare, l'articolo 14, comma 2; 
  Visto il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  e,  in
particolare, gli articoli 14 e 14-bis; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23-ter; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  recante  «Misure
urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale»  e,   in
particolare, l'articolo 13, comma 1; 
  Vista la legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 345; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 936; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   165,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Considerato  che   l'organizzazione   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le  funzioni
attribuite  al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  dalla
normativa di settore vigente; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 febbraio 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023; 
  Visti  i  concerti  espressi   dal   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, acquisito con nota prot. n. 240 del 27 marzo 2023, e
dal Ministro dell'economia e delle finanze, trasmesso con nota  prot.
n. 14024 del 31 marzo 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2023; 
  Sulla proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
   Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
                      30 settembre 2020, n. 165 
 
  1. Al regolamento di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel titolo, dopo le parole: «e della ricerca» sono aggiunte le
seguenti:  «e  dell'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
performance»; 
    b) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo e' sostituito  dal
seguente: 
      «I vice capi di gabinetto possono  essere  scelti,  nell'ambito
dei soggetti e del contingente di cui all'articolo  9,  fra  persone,
anche  estranee  alla  pubblica  amministrazione,  in   possesso   di
capacita' adeguate alle  funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai
titoli professionali, culturali  e  scientifici  ed  alle  esperienze
maturate.»; 
    c) all'articolo 6: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Il capo dell'Ufficio legislativo e' nominato dal Ministro
fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello
Stato e consiglieri parlamentari, fra  i  dirigenti  delle  pubbliche
amministrazioni, nonche' fra i professori universitari  di  ruolo  in
materie giuridiche, avvocati e altri soggetti,  anche  estranei  alla
pubblica  amministrazione,  in  possesso  di  adeguata  capacita'  ed
esperienza  nel  campo  della  consulenza  giuridica  e  legislativa,
nonche' della produzione normativa.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Nell'ambito del contingente di  cui  all'articolo  9,  il
capo  dell'Ufficio  legislativo  puo'  avvalersi  di  un  vice   capo
dell'Ufficio legislativo, nominato dal capo di gabinetto su  proposta
del  capo  dell'Ufficio  legislativo  fra  soggetti  in  possesso  di
adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica
e legislativa, nonche' della produzione normativa.»; 
    d) all'articolo 9: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al primo periodo, la parola:  «sessanta»  e'  sostituita
dalla seguente: «sessantuno»; 
        1.2) dopo il primo periodo, e' inserito  il  seguente:  «Tale
contingente e' incrementato, nei limiti della dotazione organica  del
Ministero dell'universita' e della ricerca,  di  quindici  unita'  di
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.»; 
      2) al comma 2, le parole: «cinque unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «sei unita'»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in aggiunta
al contingente di cui al comma 1, e' istituito un posto  di  funzione
di livello dirigenziale generale, assegnato alle  dirette  dipendenze
del capo di gabinetto.»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Il  Ministro  puo'  individuare  collaboratori  estranei
all'amministrazione assunti con  contratto  a  tempo  determinato  in
numero  non  superiore  a  venti,  nei  limiti  della  capienza   dei
pertinenti capitoli di  bilancio  e,  in  tal  senso,  a  complessiva
invarianza  di  spesa.  Il  Ministro  puo',   inoltre,   chiamare   a
collaborare con gli Uffici di cui all'articolo 2,  nei  limiti  della
capienza dei pertinenti capitoli di  bilancio  e,  in  tal  senso,  a
complessiva  invarianza  di  spesa,  non  piu'  di  venti  esperti  o
consulenti di alta professionalita' o specializzazione nelle  materie
di competenza del Ministero  e  in  quelle  giuridico-amministrative,
anche a titolo gratuito o mediante contratti ai  sensi  dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La  durata
massima di tutti gli incarichi e' limitata alla permanenza in  carica
del Ministro  che  ne  ha  disposto  la  nomina,  ferma  restando  la
possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso,  per
il venir meno del rapporto fiduciario. Nei casi di  cui  all'articolo
7, comma 6, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  l'incarico
prevede la facolta' di recesso anticipato unilaterale  da  parte  del
Ministro.  In  caso  di   incarichi   conferiti   su   proposta   del
sottosegretario  di  Stato,  la  relativa  durata  non  puo'   essere
superiore alla permanenza in  carica  del  sottosegretario  di  Stato
proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono da intendersi
aggiuntivi rispetto al contingente di cui al comma 1.»; 
    e) all'articolo 10, comma 2, l'ultimo periodo e'  sostituito  dai
seguenti:  «Nel  caso  dei  vice  capo  di  gabinetto  e  vice   capo
dell'Ufficio  legislativo,   con   incarico   attribuito   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 2, o appartenenti ai ruoli di cui all'articolo
23 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  predetta
indennita' si  somma  a  quella  sostitutiva  della  retribuzione  di
risultato. Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale
previsto  dall'articolo  9,   comma   2-bis,   e'   corrisposta   una
retribuzione ai sensi dall'articolo 24  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   13,   del
          decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni  dei  Ministeri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  11  novembre  2022,  n.  264,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: 
                «Art.  13  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023,  i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  64,  comma  6-ter,
          del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   recante
          «Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  maggio
          2021,  n.  129,  Edizione  straordinaria,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
                «Art.  64   (Semplificazione   delle   procedure   di
          valutazione dei progetti di  ricerca  ed  ulteriori  misure
          attuative del PNRR nel campo della ricerca). - Omissis. 
                6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche  alle
          misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
          del contingente previsto dall' articolo  9,  comma  1,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 30 settembre 2020, n.  165,  e'  incrementata,
          nei  limiti  della   dotazione   organica   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca,  di  quindici  unita'  di
          personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.  Per  i
          medesimi anni di cui  al  primo  periodo,  in  aggiunta  al
          contingente di cui al  citato  articolo  9,  comma  1,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca e'  istituito
          un posto di  funzione  di  livello  dirigenziale  generale,
          assegnato alle dirette dipendenze del  Capo  di  Gabinetto.
          Per le finalita' di cui  al  presente  comma  la  dotazione
          finanziaria  inerente  alle  risorse  disponibili  per  gli
          uffici   di   diretta    collaborazione    del    Ministero
          dell'universita' e della ricerca, di cui all'  articolo  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  9  gennaio   2020,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          12, e' incrementata di 30.000 euro per  l'anno  2021  e  di
          90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
          Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma,
          pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12  euro
          per ciascuno degli anni  dal  2022  al  2027,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'universita' e della ricerca. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis); 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e); 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          componenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.» 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. 
              - La legge 7 giugno 2000, n. 150,  recante  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: 
                «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo (Art.  14
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8
          del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs n. 80
          del 1998)). - Omissis. 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al presente comma sono abrogate le norme del regio  decreto
          legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  ed  ogni  altra  norma  riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 14 e  14-bis,  del
          decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
          «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2009,  n.
          254, S.O.: 
                «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
                2. L'Organismo  di  cui  al  comma  1  sostituisce  i
          servizi di controllo interno, comunque denominati,  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
          in piena  autonomia,  le  attivita'  di  cui  al  comma  4.
          Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
          cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
          n. 286 del 1999, e riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
                2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
                2-ter.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
                3. 
                4.  L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance: 
                  a)  monitora  il  funzionamento   complessivo   del
          sistema della valutazione, della trasparenza  e  integrita'
          dei controlli interni  ed  elabora  una  relazione  annuale
          sullo stato  dello  stesso,  anche  formulando  proposte  e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                  b)   comunica   tempestivamente    le    criticita'
          riscontrate ai competenti  organi  interni  di  governo  ed
          amministrazione,  nonche'  alla  Corte  dei  conti   e   al
          Dipartimento della funzione pubblica; 
                  c) valida la Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                  d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita'; 
                  e)  propone,  sulla  base  del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                  f)  e'  responsabile  della  corretta  applicazione
          delle linee guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto legge n. 90 del 2014; 
                  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                  h) verifica i risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
                4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7. 
                4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma
          4, l'Organismo indipendente di  valutazione  ha  accesso  a
          tutti    gli    atti    e     documenti     in     possesso
          dell'amministrazione,  utili  all'espletamento  dei  propri
          compiti,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
          protezione dei dati personali. Tale  accesso  e'  garantito
          senza ritardo. L'Organismo ha altresi'  accesso  diretto  a
          tutti  i  sistemi  informativi  dell'amministrazione,   ivi
          incluso  il  sistema  di  controllo  di  gestione,  e  puo'
          accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
          al   fine   di    svolgere    le    verifiche    necessarie
          all'espletamento  delle  proprie  funzioni,  potendo  agire
          anche in collaborazione con gli organismi di  controllo  di
          regolarita'        amministrativa        e        contabile
          dell'amministrazione.  Nel  caso  di  riscontro  di   gravi
          irregolarita',  l'Organismo  indipendente  di   valutazione
          effettua   ogni   opportuna   segnalazione   agli    organi
          competenti. 
                5. 
                6. La validazione della Relazione  sulla  performance
          di cui al comma 4, lettera c), e'  condizione  inderogabile
          per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui
          al Titolo III. 
                7. 
                8.  I  componenti  dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
                9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
                10.   Il   responsabile   della   struttura   tecnica
          permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
          esperienza nel campo della  misurazione  della  performance
          nelle amministrazioni pubbliche. 
                11. Agli oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.» 
                «Art.  14-bis  (Elenco,  durata   e   requisiti   dei
          componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della  funzione
          pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti
          degli Organismi indipendenti  di  valutazione,  secondo  le
          modalita'  indicate   nel   decreto   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 10, del  decreto-legge  n.  90  del
          2014. 
                2.   La   nomina   dell'organismo   indipendente   di
          valutazione  e'   effettuata   dall'organo   di   indirizzo
          politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
          al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
          del Portale del reclutamento di cui all'articolo  3,  comma
          7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 
                3.   La   durata    dell'incarico    di    componente
          dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre  anni,
          rinnovabile   una   sola    volta    presso    la    stessa
          amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 
                4. L'iscrizione all'Elenco nazionale  dei  componenti
          degli Organismi indipendenti di valutazione  avviene  sulla
          base di criteri selettivi che favoriscono il  merito  e  le
          conoscenze  specialistiche,  nel  rispetto   di   requisiti
          generali, di integrita'  e  di  competenza  individuati  ai
          sensi del comma 1. 
                5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
          gli obblighi di aggiornamento  professionale  e  formazione
          continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
          dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 
                6.  Le  nomine  e  i  rinnovi  dei  componenti  degli
          Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
          inosservanza delle  modalita'  e  dei  requisiti  stabiliti
          dall'articolo 14 e dal presente articolo.  Il  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  segnala   alle   amministrazioni
          interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   23-ter   del
          decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201,    recante
          «Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti  pubblici»,   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  6  dicembre  2011,   n.   284,   S.O.,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
                «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni,  ivi  incluso  il
          personale  in  regime  di  diritto  pubblico  di  cui  all'
          articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  e  successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
                2. Il personale di cui al comma 1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
                3. Con il decreto di cui al comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
                4.  Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione  delle
          misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
          al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  1,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  recante  «Misure
          urgenti per la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale»,
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 aprile 2014, n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89: 
                «Art.  13  (Limite  al  trattamento   economico   del
          personale pubblico e delle societa' partecipate).  -  1.  A
          decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo
          riferito al primo  presidente  della  Corte  di  cassazione
          previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni
          e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui  al  lordo
          dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 345, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2015)»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300: 
                «Omissis. 
                345. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il  contingente
          di personale di diretta collaborazione presso il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          individuato  in  190  unita',  inclusive  della   dotazione
          relativa all'organismo indipendente di  valutazione.  Dalla
          medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti  le
          competenze  accessorie  agli  addetti  al  Gabinetto   sono
          corrispondentemente ridotti di euro 222.000. 
                Omissis.» 
              - Il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca», convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo 2020, n. 12, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          gennaio 2020, n. 6. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 936, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: 
                «Omissis 
                936. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori
          funzioni del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          connesse  all'assolvimento  di   obblighi   nei   confronti
          dell'Unione  europea  e  internazionali  nel  campo   della
          formazione superiore e della  ricerca  e,  in  particolare,
          alla  nuova  programmazione  europea  della   ricerca,   la
          dotazione organica del Ministero dell'universita'  e  della
          ricerca e' incrementata di tre  posizioni  dirigenziali  di
          livello non generale, di cui  una  destinata  alla  diretta
          collaborazione  ai  sensi  dell'articolo  14  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre
          posizioni dirigenziali di livello non generale  di  cui  al
          periodo precedente si provvede anche  mediante  l'indizione
          di appositi concorsi pubblici, per  i  quali  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad  avviare
          le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente
          comma e' autorizzata la  spesa  di  459.750  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2021, cui  si  provvede  ai  sensi  del
          comma 941. 
                Omissis.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano il titolo ed il testo degli articoli  3,
          6, 9 e 10, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  30   settembre   2020,   n.   165,   «Regolamento
          concernente  l'organizzazione  degli  Uffici   di   diretta
          collaborazione  del  Ministro  dell'universita'   e   della
          ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione  della
          performance»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   14
          dicembre  2020,  n.  309,  come  modificati  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 3 (Ufficio di  gabinetto).  -  1.  Il  capo  di
          gabinetto  dirige  e  coordina  gli   Uffici   di   diretta
          collaborazione  del  Ministro,  riferendo  al  medesimo,  e
          assicura il raccordo  tra  le  funzioni  di  indirizzo  del
          Ministro e le attivita' di gestione del Ministero; verifica
          gli atti da sottoporre alla firma del  Ministro;  cura  gli
          affari e  gli  atti  la  cui  conoscenza  e'  sottoposta  a
          particolari misure di  sicurezza  e  cura  i  rapporti  con
          l'Organismo indipendente di valutazione della performance. 
                2. Il capo di gabinetto e' nominato dal Ministro  tra
          magistrati ordinari, amministrativi o  contabili,  avvocati
          dello   Stato,   consiglieri    parlamentari,    professori
          universitari,  dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni
          oppure  fra  soggetti,   anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, in possesso  di  capacita'  adeguate  alle
          funzioni da svolgere e dotati di elevata  professionalita',
          avuto  riguardo  ai  titoli  professionali,   culturali   e
          scientifici e alle esperienze maturate. 
                3. Il capo di gabinetto puo' nominare fino a due vice
          capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I  vice
          capi di gabinetto possono essere  scelti,  nell'ambito  dei
          soggetti e del  contingente  di  cui  all'articolo  9,  fra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  in
          possesso di capacita' adeguate alle funzioni  da  svolgere,
          avuto  riguardo  ai  titoli  professionali,   culturali   e
          scientifici ed alle esperienze maturate. 
                4.  L'Ufficio  di  gabinetto  supporta  il  capo   di
          gabinetto nello svolgimento delle  proprie  funzioni  e  di
          quelle delegate dal Ministro. 
                5. Nell'ambito dell'Ufficio  di  gabinetto  opera  il
          consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari
          della  carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore   a
          consigliere di legazione, che  assiste  il  Ministro  nelle
          iniziative in campo internazionale ed europeo, in  raccordo
          con i  competenti  Uffici  del  Ministero.  Il  consigliere
          diplomatico  promuove  e  assicura  la  partecipazione  del
          Ministro  agli  organismi  internazionali   e   dell'Unione
          europea e cura le relazioni internazionali, con particolare
          riferimento  ai  negoziati   relativi   agli   accordi   di
          cooperazione nelle materie  di  competenza  del  Ministero,
          anche in collaborazione con l'Ufficio legislativo.» 
                «Art.  6  (Ufficio  legislativo).  -   1.   L'Ufficio
          legislativo provvede allo studio e alla  definizione  della
          attivita'  normativa  nelle  materie  di   competenza   del
          Ministero, con  la  collaborazione,  anche  ai  fini  della
          elaborazione   normativa,   delle   competenti    strutture
          ministeriali,  garantendo  la   qualita'   del   linguaggio
          normativo,   l'applicabilita'   delle   norme   introdotte,
          l'analisi   dell'impatto   e   della   fattibilita'   della
          regolamentazione e la semplificazione normativa; esamina  i
          provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli
          di  iniziativa  parlamentare;  cura,  in  particolare,   il
          raccordo   permanente   con   l'attivita'   normativa   del
          Parlamento, i conseguenti rapporti con  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri   e   le   altre   amministrazioni
          interessate,  anche  per   quanto   riguarda   l'attuazione
          normativa di atti dell'Unione  europea  e  la  legislazione
          regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica  con
          le autorita' amministrative indipendenti, con le conferenze
          di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  con
          l'Avvocatura dello Stato  e  con  il  Consiglio  di  Stato;
          supporta gli Uffici competenti in relazione al  contenzioso
          internazionale,  comunitario  e  costituzionale;  cura  gli
          adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro
          per i profili di propria competenza; cura le risposte  agli
          atti parlamentari di controllo e di  indirizzo  riguardanti
          il  Ministero  e  il  seguito  dato  agli  stessi;   svolge
          attivita' di consulenza  giuridica  per  il  Ministro  e  i
          sottosegretari di Stato. 
                2. Il capo dell'Ufficio legislativo e'  nominato  dal
          Ministro  fra  i  magistrati  ordinari,  amministrativi   e
          contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari,
          fra i dirigenti delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'
          fra  i  professori  universitari  di   ruolo   in   materie
          giuridiche, avvocati e altri soggetti, anche estranei  alla
          pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita'
          ed  esperienza  nel  campo  della  consulenza  giuridica  e
          legislativa, nonche' della produzione normativa. 
                3. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9,
          il capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di un  vice
          capo  dell'Ufficio  legislativo,  nominato  dal   capo   di
          gabinetto su proposta del capo dell'Ufficio legislativo fra
          soggetti in possesso di adeguata  capacita'  ed  esperienza
          nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonche'
          della produzione normativa.» 
                «Art.  9   (Personale   degli   Uffici   di   diretta
          collaborazione). - 1. Il  contingente  di  personale  degli
          Uffici   di    diretta    collaborazione    e'    stabilito
          complessivamente in sessantuno unita'. Tale contingente  e'
          incrementato,  nei  limiti  della  dotazione  organica  del
          Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  di  quindici
          unita' di personale per ciascuno degli  anni  dal  2021  al
          2027.  Entro  tale  limite   il   Ministro,   con   proprio
          provvedimento,  individua  i  dipendenti  da  inserire  nel
          decreto   degli   Uffici   di    diretta    collaborazione,
          scegliendoli  prioritariamente   tra   i   dipendenti   del
          Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche. 
                2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui  al
          comma 1 sono  compresi,  per  lo  svolgimento  di  funzioni
          attinenti ai compiti di diretta collaborazione, sei  unita'
          di  personale  di  livello  dirigenziale  non  generale.  I
          relativi  incarichi  sono   attribuiti   anche   ai   sensi
          dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n.  165;  in  tal  caso  essi  concorrono  a
          determinare il limite degli incarichi  conferibili  a  tale
          titolo  nell'ambito  del  Ministero.  Il   contingente   di
          personale  con  qualifica   dirigenziale   fa   parte   del
          contingente  complessivo  del   personale   con   qualifica
          dirigenziale  del  Ministero   dell'universita'   e   della
          ricerca. 
                2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2021 al  2027,  in
          aggiunta al contingente di cui al comma 1, e' istituito  un
          posto  di  funzione  di  livello   dirigenziale   generale,
          assegnato alle dirette dipendenze del capo di gabinetto. 
              3. Il Ministro puo' individuare collaboratori  estranei
          all'amministrazione   assunti   con   contratto   a   tempo
          determinato in numero non superiore  a  venti,  nei  limiti
          della capienza dei pertinenti capitoli di  bilancio  e,  in
          tal senso, a complessiva invarianza di spesa.  Il  Ministro
          puo', inoltre, chiamare a collaborare con gli Uffici di cui
          all'articolo 2, nei limiti della  capienza  dei  pertinenti
          capitoli  di  bilancio  e,  in  tal  senso,  a  complessiva
          invarianza di spesa, non piu' di venti esperti o consulenti
          di alta professionalita' o specializzazione  nelle  materie
          di    competenza    del    Ministero    e     in     quelle
          giuridico-amministrative,  anche  a   titolo   gratuito   o
          mediante contratti ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del
          decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  La  durata
          massima di tutti gli incarichi e' limitata alla  permanenza
          in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina,  ferma
          restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del
          Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.
          Nei casi di  cui  all'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, l'incarico prevede la facolta'
          di recesso anticipato unilaterale da parte del Ministro. In
          caso di incarichi conferiti su proposta del sottosegretario
          di Stato, la relativa durata non puo' essere superiore alla
          permanenza  in  carica   del   sottosegretario   di   Stato
          proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono  da
          intendersi aggiuntivi rispetto al  contingente  di  cui  al
          comma 1. 
                4.  Le  posizioni  di   capo   di   gabinetto,   capo
          dell'Ufficio legislativo, capo  dell'Ufficio  stampa,  capo
          della segreteria del Ministro, segretario  particolare  del
          Ministro,  capo  della  segreteria  tecnica  del  Ministro,
          consigliere diplomatico del Ministro, capi delle segreterie
          dei  sottosegretari  di  Stato  nonche'  le  posizioni  dei
          componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della
          performance  sono  da  intendersi  aggiuntive  rispetto  al
          contingente di cui al comma 1. 
                5.  Il  personale  dipendente  da   altre   pubbliche
          amministrazioni,   assegnato   agli   Uffici   di   diretta
          collaborazione, e' posto in  posizione  di  comando,  fuori
          ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi  dell'articolo  13
          del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  3  agosto  2001,  n.  317.  Nei
          limiti del contingente di personale di cui al comma  1,  si
          applica l'articolo 17, comma  14,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127. 
                6.  L'assegnazione  del  personale,   delle   risorse
          finanziarie  e  strumentali  tra  gli  Uffici  di   diretta
          collaborazione e' disposta con provvedimento  del  capo  di
          gabinetto.» 
                «Art.   10   (Trattamento   economico).   -   1.   Ai
          responsabili degli Uffici di diretta collaborazione  spetta
          un trattamento economico omnicomprensivo,  determinato  con
          la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto  di  quanto
          stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  nonche'  dall'articolo  13   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e
          composto come segue: 
                  a)  per  il  capo  di  gabinetto,   in   una   voce
          retributiva di importo non superiore a quello  massimo  del
          trattamento economico fondamentale dei  dirigenti  preposti
          agli Uffici di livello dirigenziale generale del  Ministero
          incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento  accessorio
          da fissare in un importo equivalente  alla  misura  massima
          del trattamento accessorio, ivi  compresa  l'indennita'  di
          risultato, spettante al segretario generale del Ministero; 
                  b) per il capo dell'Ufficio legislativo  e  per  il
          presidente dell'organismo indipendente di valutazione della
          performance di cui all'articolo 11, in una voce retributiva
          di importo non superiore a quello massimo  del  trattamento
          economico fondamentale dei dirigenti preposti a  Uffici  di
          livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.
          165 del 2001, e in un emolumento accessorio da  fissare  in
          un  importo  non  superiore   alla   misura   massima   del
          trattamento  accessorio,  ivi  compresa   l'indennita'   di
          risultato, spettante ai dirigenti  di  Uffici  dirigenziali
          generali dello stesso Ministero; 
                  c) per il segretario particolare del Ministro,  per
          il capo della segreteria del Ministro, per  il  consigliere
          diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e  per  i
          capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato,  in  una
          voce retributiva  di  importo  non  superiore  alla  misura
          massima  del   trattamento   economico   fondamentale   dei
          dirigenti preposti a Ufficio dirigenziale  di  livello  non
          generale del Ministero e in  un  emolumento  accessorio  da
          fissare in un importo non superiore alla misura massima del
          trattamento accessorio spettante ai dirigenti  titolari  di
          Uffici dirigenziali non generali del Ministero; 
                  d) per il capo dell'Ufficio stampa del Ministro  e,
          se nominato, per il portavoce del Ministro, un  trattamento
          economico  conforme  a  quello   previsto   dal   contratto
          collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica  di
          redattore  capo.  Il   trattamento   economico   del   Capo
          dell'Ufficio   stampa   e'   da    intendersi    unico    e
          onnicomprensivo  anche  in  caso  di   attribuzione   delle
          funzioni di portavoce del Ministro ai  sensi  dell'articolo
          7, comma 3. 
                2. Ai dirigenti  di  seconda  fascia  assegnati  agli
          Uffici  di  diretta  collaborazione  e'   corrisposta   una
          retribuzione di posizione variabile in  misura  equivalente
          ai valori economici massimi attribuiti ai  dirigenti  della
          stessa   fascia   del   Ministero   nonche'   un'indennita'
          sostitutiva della retribuzione  di  risultato,  determinata
          con   decreto   del   Ministro,   sentito   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  del  capo  di
          gabinetto, di importo pari a due terzi  della  retribuzione
          di posizione complessiva. Con  decreto  del  Ministro  puo'
          essere attribuita ai vice capo di  gabinetto  e  vice  capo
          Ufficio  legislativo,  in  relazione  alle  responsabilita'
          connesse  all'incarico,  un'indennita'  avente  natura   di
          retribuzione accessoria nel limite  complessivo  di  spesa,
          per tutte le posizioni attivabili, di 86.000,00 euro annui,
          nel limite massimo pro capite di 30.000,00 euro  annui,  al
          lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico  dello   Stato   e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Nel caso
          dei  vice  capo  di  gabinetto  e  vice  capo  dell'Ufficio
          legislativo, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo
          9, comma 2, o appartenenti ai ruoli di cui all'articolo  23
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la  predetta
          indennita' si somma a quella sostitutiva della retribuzione
          di risultato. Al dirigente  con  funzione  dirigenziale  di
          livello generale previsto dall'articolo 9, comma 2-bis,  e'
          corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo 24  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                3.  Al  personale  non  dirigenziale  assegnato  agli
          Uffici  di   diretta   collaborazione,   a   fronte   delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita'  a   orari   disagevoli   eccedenti   quelli
          stabiliti in  via  ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,
          nonche' dalle conseguenti ulteriori  prestazioni  richieste
          dai  responsabili  degli   Uffici,   spetta   un'indennita'
          accessoria di  diretta  collaborazione,  sostitutiva  degli
          istituti retributivi finalizzati  all'incentivazione  della
          produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il  personale
          beneficiario della predetta indennita' e'  determinato  dal
          capo di gabinetto,  sentiti  i  responsabili  degli  Uffici
          stessi. La misura dell'indennita' e' determinata  ai  sensi
          dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  165
          del  2001  con  decreto  del  Ministro,  nel  rispetto  del
          criterio dell'invarianza della spesa. 
                4. Il trattamento  economico  del  personale  di  cui
          all'articolo  9,  comma  3,  e'  determinato  dal  Ministro
          all'atto del conferimento dell'incarico, nel  limite  delle
          risorse  disponibili   negli   ordinari   stanziamenti   di
          bilancio.  Tale  trattamento,  comunque,  non  puo'  essere
          superiore a  quello  corrisposto  al  personale  dipendente
          dell'amministrazione che svolge  funzioni  equivalenti.  Il
          relativo onere  grava  sugli  appositi  stanziamenti  dello
          stato di previsione della  spesa  del  Ministero,  missione
          «Servizi istituzionali  e  generali  delle  amministrazioni
          pubbliche», programma «Indirizzo politico».».